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Quando il Dovere chiama: La Sottile Linea tra Infortunio sul Lavoro e Vittima del Dovere

La Sottile Linea tra Infortunio sul Lavoro e Vittima del Dovere

Un carabiniere ferito in un incidente durante un inseguimento viene riconosciuto Vittima del Dovere: una sentenza chiarisce il confine tra infortunio sul lavoro e sacrificio di servizio, stabilendo che rileva la missione e non il rischio straordinario.

Vittime del dovere ed equiparati
Data di pubblicazione
29 Maggio 2026

1. Il Paradosso di un Pneumatico Esploso

La storia di M.Z, all'epoca Carabiniere Scelto in servizio nella capitale, ci conduce in una piovosa sera del 2004. Un banale incidente stradale, innescato dallo scoppio di uno pneumatico su un manto stradale disconnesso, parrebbe a prima vista un tragico ma comune infortunio sul lavoro. Tuttavia, quando quell'evento avviene a sirene spiegate, durante la rincorsa verso un potenziale criminale, la prospettiva giuridica cambia radicalmente. Una sentenza del Tribunale di Roma traccia il confine tra il rischio ordinario e il sacrificio solenne che qualifica lo status di "Vittima del Dovere".

2. Oltre l'ordinario: Il rischio non deve essere "straordinario" per essere riconosciuto

Il cuore del contenzioso risiede nell'interpretazione dell'Art. 1, comma 563 della Legge 266/2005. La difesa del Ministero dell'Interno ha tentato di imporre una lettura restrittiva e ormai superata del concetto di "rischio", cercando di derubricare l'accaduto a mero infortunio accidentale. Secondo l'Avvocatura dello Stato, il fatto che lo pneumatico potesse esplodere in qualsiasi momento rendeva l'incidente slegato dalle funzioni istituzionali di contrasto al crimine.

Nella tesi del Ministero si legge:

"...la lesione sarebbe derivata da un evento accidentale (lo scoppio del pneumatico) e non dall'attività di contrasto al malvivente segnalato; tant’è che il pneumatico sarebbe potuto scoppiare in qualsiasi momento determinando le lesioni di cui è causa a prescindere dal tipo di attività di servizio espletata dagli operanti. In altri termini, si verte nell’ambito di un ordinario infortunio sul lavoro e non in quello speciale dedicato alle vittime del dovere."

Il Giudice ha fermamente rigettato questa impostazione. Per il comma 563, la legge non richiede un rischio "straordinario" o aggiuntivo rispetto a quello insito nelle funzioni di polizia; è invece sufficiente che l'evento avvenga durante lo svolgimento di attività specifiche, come il contrasto alla criminalità o la tutela dell'ordine pubblico. Il rischio, in questo caso, è assorbito dalla finalità stessa della missione.

3. La Missione definisce l'Evento: "Sacco pieno" e Urgenza

Per comprendere la decisione, occorre analizzare la dinamica confermata dai rapporti. Alle ore 23:00 circa la Centrale Operativa del Reparto Territoriale ordinava un intervento. Un addetto alla vigilanza aveva segnalato un uomo con un "sacco pieno", probabile autore di furti, in fuga.

L'autopattuglia, con M.Z a bordo e condotta da un collega, si lanciava verso l'obiettivo con sirene e lampeggianti attivati. Durante il percorso l'improvvisa esplosione dello pneumatico anteriore causava la perdita di controllo del mezzo, che impattava violentemente contro il guardrail e il new-jersey. La finalità di contrasto alla criminalità non è un elemento accessorio: è ciò che trasforma una pattuglia automontata in una missione di protezione pubblica, rendendo ogni incidente occorso in quel frangente un evento tutelato dalla normativa speciale.

4. Comma 563 vs Comma 564: Una Distinzione Vitale

La giurisprudenza ha dovuto fare chiarezza tra due corsie parallele ma distinte: la "Vittima del Dovere" (comma 563) e il "Soggetto Equiparato" (comma 564). Si tratta di una distinzione tecnica fondamentale per ogni operatore delle Forze dell'Ordine.

Il Tribunale, citando il principio della Suprema Corte n. 10791/2017, ha accolto la domanda per il comma 563, precisando che:

"...il comma 563, a differenza dal comma successivo, non prevede la presenza d'un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando anche soltanto che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto di ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di servizi di ordine pubblico."

Al contrario, la domanda per il comma 564 (Soggetti Equiparati) è stata respinta. Questa norma richiede infatti che l'invalidità derivi da "particolari condizioni ambientali od operative" che amplificano il pericolo (come eventi meteorologici estremi o scenari operativi eccezionali). Poiché l'incidente di M.Z è stato causato da un guasto meccanico e non da un contesto ambientale straordinario, il Giudice ha correttamente individuato nel comma 563 l'alveo giuridico perfetto: non serviva un rischio "extra", bastava la missione di contrasto al crimine.

5. Il Peso della Giustizia: Benefici e Onore

Il dispositivo finale e la motivazione confermano inequivocabilmente lo status per M.Z. di Vittima del Dovere. Già nel 2009, l'Amministrazione aveva riconosciuto il valore morale del suo sacrificio autorizzandolo a fregiarsi del distintivo di onore di "ferito in servizio".

Oggi, la giustizia civile completa questo riconoscimento ristorando le gravissime lesioni subite (fratture multiple al femore, sacro, bacino, vertebre e shock post-traumatico), quantificate in un'invalidità complessiva del 55%. Il Tribunale ha condannato il Ministero a erogare:

  • Speciale elargizione: Parametrata alla percentuale di invalidità (55%).

  • Assegno vitalizio mensile: Di € 500,00 (ex art. 2, L. 407/98).

  • Speciale assegno vitalizio: Di € 1033,00 (ex art. 2, comma 105, L. 244/2007).

Contro la resistenza del Ministero, il Giudice ha confermato il diritto al cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria (perequazione), strumenti essenziali per preservare il potere d'acquisto di un risarcimento che ha funzione di sostentamento primario per chi ha perso parte della propria integrità fisica servendo la collettività.

6. Una Sentenza che protegge chi ci protegge

La decisione del Tribunale di Roma non è solo un atto di giustizia per M.Z, ma un pilastro normativo che riafferma un principio di civiltà: chi accetta di correre rischi quotidiani per la nostra sicurezza non può essere abbandonato alla "fatalità" burocratica. Questa sentenza riconosce che il dovere non è un concetto astratto, ma un impegno concreto che merita protezione legale integrale, specialmente quando le conseguenze di quel dovere segnano per sempre la vita di un servitore dello Stato.