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Esenzione IRPEF Vittime del Dovere: Le Novità della Circolare INPS n. 51/2026

Circolare INPS n. 51/2026: esenzione IRPEF estesa a tutte le pensioni per Vittime del Dovere e familiari. Recepite le pronunce della Cassazione, previsti rimborsi dal 2026 e istanze per gli arretrati.

Vittime del dovere ed equiparati
Data di pubblicazione
30 Aprile 2026

1. Inquadramento Normativo 

Con la pubblicazione della Circolare n. 51 del 30 aprile 2026, l’INPS ha impresso una svolta decisiva nell’applicazione dei benefici fiscali previsti dall’articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Il documento recepisce ufficialmente un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, superando le precedenti e restrittive interpretazioni fornite dall'Istituto con i messaggi n. 1412/2017 e n. 3274/2017. 

Tale intervento normativo e amministrativo mira a garantire che l’esenzione IRPEF non resti un riconoscimento puramente formale, ma si traduca in un sostegno economico effettivo per chi ha contratto infermità o ha perso la vita nell’adempimento del proprio dovere. 

2. La Svolta Giurisprudenziale: Dal Criterio Causale allo "Status" 

Il mutamento interpretativo deriva direttamente dalla giurisprudenza di legittimità. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4873 del 25 febbraio 2025 e la sentenza n. 15121/2024, ha censurato la prassi di limitare il beneficio fiscale. 

In virtù della ratio legis volta a fornire tutele non meramente simboliche, è stato affermato il seguente principio: 

  • L'esenzione IRPEF non è limitata ai soli trattamenti pensionistici "aventi causa dall’evento" lesivo. 

  • Il beneficio fiscale deve intendersi riferito al soggetto in quanto titolare dello status di vittima, estendendosi pertanto a tutti i trattamenti pensionistici percepiti. 

Tale principio è stato recepito anche dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 68 del 4 dicembre 2025, che ha imposto il riesame dei procedimenti pendenti. 

3. Il Nuovo Perimetro dell’Esenzione e Soggetti Beneficiari 

L'esenzione totale dalle imposte sui redditi spetta alle Vittime del dovere, ai soggetti equiparati e ai loro familiari superstiti (ai sensi delle leggi n. 466/1980, n. 302/1990 e n. 266/2005). 

Il beneficio si applica a tutti i trattamenti di prima liquidazione e a quelli già liquidati, derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie, inclusi i trattamenti ottenuti tramite: 

  • Istituti del cumulo e della totalizzazione. 

  • Computo in Gestione separata. 

Si rammenta che l'agevolazione copre integralmente l'IRPEF e le addizionali regionali e comunali. 

4. Adempimenti Amministrativi e Gestione dei Rimborsi 

Per l’anno di imposta 2026, l’INPS opererà come sostituto d’imposta applicando l’esenzione dal primo rateo utile. Le ritenute già effettuate da gennaio 2026 saranno rimborsate d'ufficio. Tuttavia, è doveroso precisare che l'effettiva tempistica di adeguamento è vincolata alle tempistiche tecniche di ricostituzione e di elaborazione massiva dei sistemi informatici dell'Istituto. 

Per i periodi d’imposta antecedenti al 2026: 

  • Gli interessati devono presentare istanza di rimborso direttamente all’Agenzia delle Entrate. 

  • È fondamentale agire tempestivamente per evitare la maturazione dei termini di decadenza e prescrizione previsti dalla normativa tributaria. 

L’INPS ha inoltre preannunciato un successivo messaggio operativo che definirà le modalità tecniche dettagliate per la presentazione delle istanze di esenzione. 

5. Conclusione e Supporto Legale 

L'estensione dei benefici fiscali rappresenta un traguardo fondamentale per la dignità delle Vittime del dovere. Data la complessità tecnica delle procedure di ricostituzione e la necessità di interfacciarsi correttamente con l'Amministrazione Finanziaria per gli arretrati, il nostro Studio Legale resta a disposizione per una verifica della posizione individuale e per l'assistenza nella presentazione delle istanze di rimborso. 

Circolare 51 INPS del 30 aprile 2026

Di seguito la circolare ufficiale INPS Nr. 51 del 30 aprile 2026