Esenzione Irpef sui trattamenti pensionistici a favore delle Vittime del Dovere ed Equiparati
La risoluzione nr.68 della Agenzia delle Entrate modifica la precedente prassi amministrativa, istruendo gli uffici ad applicare l'esenzione su tutte le pensioni dei soggetti riconosciuti.
1. Introduzione
Lo Stato prevede tutele speciali per coloro che, nell'adempimento del proprio dovere, hanno subito danni gravi e permanenti. Tra queste, un posto di rilievo spetta all'esenzione dall'imposta sui redditi (IRPEF) per i trattamenti pensionistici. Tuttavia, per anni, l'applicazione di questa norma è stata oggetto di un'interpretazione restrittiva e controversa, che limitava notevolmente la portata del beneficio.
La risoluzione nr. 68 dell'Agenzia delle Entrate, spinta da un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza, ha finalmente fatto chiarezza, segnando una svolta significativa. Vediamo insieme i tre punti chiave di questo importante cambiamento.
2. La Svolta
L'esenzione IRPEF vale per TUTTE le pensioni, non solo per quella di privilegio.
Il cambiamento principale, e più atteso, è che l'esenzione fiscale si applica a tutti i trattamenti pensionistici derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di cui una vittima del dovere (o un suo familiare superstite) è titolare.
In passato, l'Agenzia delle Entrate e l'INPS – con i messaggi n. 1412 e n. 3274 del 2017 – applicavano il beneficio fiscale unicamente alla cosiddetta "pensione di privilegio". Quest'ultima è un trattamento specifico, concesso proprio a causa dell'infermità o della lesione contratta in servizio, distinto da una normale pensione maturata con i contributi. Di conseguenza, ogni altra pensione, come quella di anzianità o persino la pensione di reversibilità spettante al coniuge superstite, continuava a essere tassata.
Questa nuova interpretazione offre un sostegno economico molto più ampio e concreto. Si allinea finalmente a quella che la Corte di Cassazione ha identificato come la ratio legis (la ragione della legge): garantire ai beneficiari: strumenti più adeguati di tutela e sostegno, in termini morali ed economici, che non siano meramente simbolici.
3. La Causa del Cambiamento: Una vittoria ottenuta in tribunale.
Il cambio di rotta dell'Amministrazione finanziaria non è stato spontaneo, ma è la conseguenza di un lungo contenzioso legale. Di fronte a un consolidato sfavorevole indirizzo della giurisprudenza, l'Agenzia delle Entrate non ha avuto altra scelta che adeguarsi.
Il ruolo decisivo è stato svolto dalla Corte di Cassazione, che con numerose pronunce (tra cui la fondamentale ordinanza n. 4873 del 25 febbraio 2025) ha stabilito un principio di diritto inequivocabile. Il ragionamento dei giudici si basa su due pilastri:
1. L'interpretazione letterale della norma: La legge n. 232 del 2016 parla genericamente di "trattamenti pensionistici" al plurale, senza mai richiedere un nesso di causalità con l'evento lesivo.
2. La coerenza con la normativa originaria: L'esenzione estesa alle vittime del dovere è la stessa già prevista per le vittime del terrorismo. E, come sottolinea la Corte, anche in quel caso la legge si riferisce alla pensione nel suo complesso, non solo alla quota derivante da eventuali aumenti figurativi.
Con un'osservazione particolarmente incisiva, i giudici hanno evidenziato come la stessa Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 453/E del 2008, avesse già adottato un'interpretazione estensiva per le vittime del terrorismo, rendendo la successiva stretta sulle vittime del dovere una palese contraddizione. Il principio affermato è riassunto in questa massima: l’estensione, in favore delle vittime del dovere e dei soggetti equiparati, dell’esenzione dall’Irpef del trattamento pensionistico, [...] non è applicabile ai soli trattamenti pensionistici aventi causa dall’evento che ha dato luogo al riconoscimento dello status medesimo.
4. L'Aspetto Cruciale: La regola non è retroattiva, vale dal 2017.
Questo è un dettaglio pratico di fondamentale importanza: la nuova interpretazione estensiva dell'esenzione fiscale si applica esclusivamente a partire dal 1° gennaio 2017.
La ragione di questo limite temporale risiede nella stessa legge n. 232 del 2016, che ha fissato espressamente tale data di decorrenza. Su questo punto, la Corte di Cassazione ha dato ragione all'Amministrazione finanziaria, chiarendo che l'intenzione del legislatore era quella di procedere a un'equiparazione "progressiva" tra le vittime del dovere e quelle del terrorismo, e non di applicare la norma retroattivamente.
Questa informazione è cruciale per gestire correttamente le aspettative ed evitare di presentare istanze di rimborso per periodi antecedenti al 2017, che non potrebbero essere accolte.
5. Conclusione: Un Diritto Riconosciuto, Uno Sguardo al Futuro
La Risoluzione n. 68 del 4 dicembre 2025 dell'Agenzia delle Entrate pone fine a un'annosa controversia, recependo in via ufficiale un principio di diritto ormai inequivocabile. Allinea finalmente l'applicazione della norma fiscale allo spirito della legge e alle decisioni della magistratura, garantendo un sostegno più giusto e completo a chi ha sacrificato la propria integrità al servizio dello Stato.
Questo risultato dimostra l'importanza della perseveranza nel far valere i propri diritti. Quali altri ambiti normativi necessitano di una simile chiarezza per onorare pienamente il sacrificio di chi ha servito lo Stato?
In allegato il testo della Agenzia delle Entrate: