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Coronavirus. Le tutele

 

L’epidemia di coronavirus ha immobilizzato intere nazioni. A causa della sua elevata contagiosità, infatti, ha costretto milioni di persone all’isolamento.

Non tutti, però, possono rimanere al sicuro tra le mura domestiche.
Ci sono, infatti, categorie di persone che in questa emergenza giocano un ruolo decisivo. Sono gli appartenenti al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico, gli agenti di Polizia Locale e Penitenziaria, i Vigili del Fuoco, ma anche i sanitari, gli impiegati degli uffici e delle attività commerciali di primaria importanza, i volontari e tanti altri che devono affrontare il coronavirus in prima linea.

Questa pagina intende dare risposte a tutti loro, informandoli sulle tutele previste in caso di contagio, infortunio o decesso dovuti al servizio svolto durante l’emergenza.

Aggiornamenti

27 aprile 2020

Contagio da coronavirus equiparato a lesione traumatica. Ma il Mod C è sempre applicabile?

Reagendo tempestivamente e con grande sensibilità all’emergenza Covid-19, i Ministeri della Difesa e dell’Interno hanno emanato due circolari nelle quali equiparano il contagio da coronavirus a lesione traumatica.
Questo significa che le Amministrazioni degli appartenenti al comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico che abbiano contratto il virus potranno avviare d’ufficio la procedura per il riconoscimento rapido della dipendenza da causa di servizio.
L’accertamento definitivo della dipendenza da causa di servizio è di fondamentale importanza. Se dal contagio dovessero derivare invalidità permanenti ad oggi non prevedibili, gli interessati potranno rivendicare non solo l’equo indennizzo e la Pensione Privilegiata Ordinaria, ma anche i benefici riservati alle Vittime del dovere.
In questo video, tuttavia, ti spieghiamo perché l’iniziativa lodevole dei Ministeri rischia di essere nella maggior parte dei casi inapplicabile e che cosa debbono fare i contagiati per non perdere i diritti e i benefici loro riservati.

21 aprile 2020

Contagio da coronavirus equiparato a lesione traumatica

Il Ministero della Difesa e il Ministero dell’Interno equiparano il contagio da Coronavirus a lesione traumatica in servizio. Questo consente all’Amministrazione, in alcuni casi, di avviare la procedura semplificata del Mod. C ai fini del riconoscimento immediato della dipendenza da causa di servizio. 
Come da noi auspicato, dunque, i Ministeri hanno subito dimostrato sensibilità nei confronti di tutti coloro che oggi sono in prima linea nella lotta al Covid-19.
L’indicazione del fatto che l’accertata invalidità possa derivare da operazioni di soccorso, servizi di ordine pubblico, tutela della pubblica incolumità, lascia presumere che si apra anche una strada preferenziale per la concessione dei benefici previsti per le vittime del dovere.

 Domande frequenti

A chi sono riservate le tutele di cui tratta questa pagina?

Agli appartenenti al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico, gli agenti di Polizia Locale e Penitenziaria, i Vigili del Fuoco.
Ai medici, gli infermieri, gli operatori socio sanitari e tutti i lavoratori in ambito sanitario impegnati nel contrasto all’epidemia di coronavirus.
Ai volontari della Protezione Civile e di tutte le organizzazioni che a vario titolo stanno lavorando per la tutela della salute pubblica.
Ai dipendenti degli uffici i cui servizi sono ritenuti strategici, agli impiegati e agli operai di fabbriche e attività commerciali inserite per decreto ministeriale nelle categorie considerate di primaria importanza.

 

Quali sono le tutele previste dalla legge?

Possono variare a seconda del tipo di lavoro svolto. Alcune categorie, ad esempio, sono coperte dall’INAIL, che ha di recente inquadrato il contagio da Covid-19 nella categoria degli infortuni sul lavoro. A tutti, in determinate e specifiche condizioni previste dalla legge, possono essere riconosciuti i benefici riservati alle Vittime del dovere.

 

Quali sono le categorie cui l’INAIL riconosce l’infortunio sul lavoro in caso di contagio?

Tutti i lavoratori che, a qualunque titolo, prestano servizio in contesti sanitari in cui può verificarsi una esposizione a rischio biologico diretta o indiretta attraverso il contatto con pazienti o materiali infetti, inclusi fluidi corporei, attrezzature mediche e dispositivi contaminati, superfici ambientali o aria contaminata. Lo stesso vale anche per chi lavora in laboratorio, per il personale aeroportuale e di volo e per gli operatori di servizi o esercizi commerciali a contatto con il pubblico.

 

Quali sono le categorie tutelate dalla norma sulle Vittime del dovere?

Potenzialmente tutti i lavoratori e i volontari attualmente impegnati nell’emergenza ma, come detto, al verificarsi di determinate condizioni.

 

Quali sono le condizioni necessarie ad ottenere il riconoscimento dello status di Vittima del dovere?

L'aver contratto un'invalidità permanente o l'essere deceduti a causa del servizio, qualora tale servizio sia stato: comandato da un superiore e sia stato svolto in condizioni di rischio straordinari. È evidente che tutti i lavoratori impegnati nell'emergenza coronavirus operano su incarico o comando della propria organizzazione o amministrazione. Ed è altrettanto evidente che siano tutti sottoposti a condizioni di rischio (contagio) e stress molto superiori alla norma. Ecco dunque che chi sia rimasto invalido (così come i familiari superstiti di chi sia deceduto) a causa del servizio svolto durante il Covid-19 ha tutti requisiti per richiedere i benefici riservati alle Vittime del dovere ed Equiparati.

 

Quali sono i benefici per le Vittime del dovere?

Sono molto numerosi. I più importanti sono la speciale elargizione fino a 200.000 € una tantum in base alla percentuale di invalidità maturata e gli assegni mensili vitalizi per un ammontare di oltre 1.900 euro per la Vittima con invalidità minima del 25% o, nel caso di decesso, per ciascuno dei familiari superstiti.

 

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