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Quarant’anni non sono giustizia: il caso di una Vittima del Dovere

Due sequestri subiti in carcere, quaranta lunghi anni e una sentenza tanto attesa: la Corte d’Appello riconosce lo status di Vittima del Dovere a un ispettore penitenziario, tutelando salute mentale, dignità e diritti economici.

Vittime del dovere ed equiparati
Data di pubblicazione
26 Gennaio 2026

1. Il peso invisibile del servizio

La vicenda di A.Q, già Ispettore Superiore di Polizia Penitenziaria, non è soltanto un caso di cronaca giudiziaria, ma un paradigma del complesso rapporto tra il dovere del servitore e la responsabilità dell'Amministrazione.

Al centro di una sentenza di Corte d’Appello vi è un lungo arco temporale che unisce ben due drammatici sequestri di persona subiti dall’Ispettore in due diversi carceri agli inizi degli anni ottanta, l’obbligo di lasciare il servizio in quanto dichiarato permanentemente inidoneo all'impiego per il servizio nella Polizia Penitenziaria e il successivo giudizio di inidoneità anche a qualunque ruolo civile nelle pubbliche amministrazioni.

Il caso A.Q. si pone come un fondamentale punto di diritto sul riconoscimento della salute mentale come bene primario e sulla dignità professionale di chi opera in contesti di estrema tensione. Ci si deve interrogare: quale reale tutela garantisce lo Stato a chi, in nome delle istituzioni, sacrifica non solo l'incolumità fisica, ma l'intero equilibrio psichico, attendendo per quarant'anni che la giustizia faccia il suo corso?

2. La "Cascata" del Trauma: Il valore della continuità certificativa

La decisione della Corte poggia sulle risultanze della Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU), che ha saputo operare una sintesi clinico-giuridica di rara precisione. Il riconoscimento della "Persistente distimia endoreattiva" come patologia dipendente dal servizio non è stato un automatismo, ma il frutto dell'individuazione di una "continuità certificativa" che, partendo dal 1983, ha fatto da ponte tra gli eventi traumatici e l'attuale stato invalidante.

La Corte ha così cristallizzato il nesso causale, rigettando la visione frammentaria proposta dal Ministero:

"Lo sviluppo di tale quadro patologico, tuttavia, deve essere inquadrato come il risultato di una cascata di eventi gravemente stressogeni che hanno condizionato l’intera vita lavorativa di A.Q. a partire, con elevata credibilità, dall’episodio del 1980."

Questo passaggio rappresenta una svolta analitica: la salute mentale non è più considerata una variabile accessoria, ma una lesione invalidante primaria. La "cascata" di eventi dimostra come il trauma psichico derivante da un sequestro sia capace di evolvere in una patologia cronica e strutturata, invalidando l'individuo ben oltre la ferita fisica.

3. Vittima del Dovere: Un diritto soggettivo basato sulla cessazione dal servizio

Sul piano strettamente normativo, la sentenza ribadisce che lo status di "Vittima del Dovere" configura un diritto soggettivo e non una concessione discrezionale della Pubblica Amministrazione. Ciò sottrae le valutazioni tecniche delle Commissioni Mediche Ospedaliere (CMO) all'aura di insindacabilità, permettendo al giudice ordinario di ristabilire la verità dei fatti.

Il punto di rottura legale con la difesa del Ministero riguarda la misura della speciale elargizione. Nonostante un'invalidità complessiva accertata al 37% (dunque inferiore all'80% ordinariamente richiesto), la Corte ha applicato la Legge n. 466/1980, la quale prevede il massimo beneficio economico qualora l'infermità abbia comportato la cessazione dal rapporto d'impiego.

Gli esiti della decisione sono così sintetizzabili:

  • Massima Elargizione: Riconoscimento di € 200.000,00, poiché la cessazione dal servizio è condizione alternativa e sufficiente alla soglia percentuale dell'80%.

  • Superamento dell'Inidoneità Parziale: La Corte ha respinto la tesi ministeriale secondo cui l'ispettore fosse inidoneo solo alla Polizia Penitenziaria; è stata accertata l'inidoneità a qualunque ruolo civile nelle pubbliche amministrazioni.

  • Riconoscimento dei Vitalizi: Conferma del diritto all'assegno vitalizio di € 500,00 mensili con decorrenza 1.1.2006 e allo speciale assegno vitalizio di € 1.033,00.

4. Il Labirinto del Calcolo: Divieto di Cumulo e Contenimento della Spesa

Un profilo di particolare interesse per l'analista di politiche pubbliche riguarda il parziale accoglimento del ricorso ministeriale sul calcolo degli accessori del credito. La Corte ha applicato il rigoroso "divieto di cumulo" tra interessi legali e rivalutazione monetaria, previsto dall'art. 16, comma 6, della Legge n. 412/1991 e esteso ai dipendenti pubblici dall'art. 22, comma 36, della Legge n. 724/1994.

La ratio di questa norma è di natura macroeconomica: l'esigenza di salvaguardare gli equilibri della finanza pubblica di fronte all'incremento della spesa previdenziale corrente. La Corte specifica infatti:

"Con quest'ultima disposizione è stato sancito il cosiddetto 'divieto di cumulo' fra interessi legali e rivalutazione monetaria riguardo alle prestazioni erogate in ritardo... con la conseguenza che la mora deve essere risarcita mediante la corresponsione della maggior somma risultante dal calcolo degli interessi e dal calcolo della rivalutazione."

Pertanto, pur vincendo nel merito, il creditore vedrà corrisposta solo la voce economicamente più favorevole tra interessi e rivalutazione, senza poterle sommare.

5. La Vittoria sulla Retroattività

L'appello incidentale presentato dai legali di A.Q. ha corretto un errore determinante del primo grado relativo alla decorrenza dello speciale assegno vitalizio. Se il Tribunale di primo grado aveva fissato l'inizio dei pagamenti al 2018, la Corte d'Appello ha ripristinato la corretta applicazione dell'art. 2, comma 105, della Legge n. 244/2007.

Il diritto alla prestazione è stato dunque retrodatato all'1.1.2008. Per il ricorrente, non si tratta solo di un tecnicismo contabile, ma del recupero di dieci anni di arretrati illegittimamente negati. Tale correzione sancisce che il ristoro per chi ha servito lo Stato deve decorrere dal momento in cui la norma lo ha reso esigibile, non dal momento della sua (tardiva) certificazione processuale.

6. Un monito per l'efficienza amministrativa

Questa sentenza è un atto di giustizia che, pur bilanciando le tutele individuali con il contenimento della spesa pubblica, mette a nudo i ritardi sistemici. Il superamento delle valutazioni iniziali della CMO dimostra quanto sia fragile il sistema di accertamento medico-legale interno alla Pubblica Amministrazione quando si confronta con traumi psichici complessi.

Dopo 40 anni, una sentenza può ancora dirsi riparatrice? Sebbene il traguardo economico e giuridico sia stato raggiunto, il tempo trascorso rimane un vulnus non risarcibile. Questo caso deve fungere da monito per una revisione delle tutele per il personale operante in contesti ad alta criticità come le strutture carcerarie: la protezione dello Stato non può permettersi il lusso di attendere quasi mezzo secolo per riconoscere il sacrificio di chi lo ha difeso.