Vittime del dovere: evoluzione giurisprudenziale e nuove opportunità
Negli ultimi anni, numerose sentenze favorevoli ottenute dallo Studio Guerra hanno ampliato le tutele sia per le potenziali Vittime del Dovere, sia per coloro ai quali siano già stati riconosciuti i relativi benefici.
Indice dei contenuti
- Esenzione IRPEF: conferme giurisprudenziali e possibilità di rimborso
- Rivalutazione dell’invalidità: criteri più favorevoli e arretrati fino a € 200.000
- Hai subito un infortunio in servizio oltre 10 anni fa? Puoi ancora presentare domanda di Vittima del Dovere!
- Cosa fare in caso di diniego già avuto esclusivamente per prescrizione?
- Attese e convocazioni mediche: agire subito per abbreviare i tempi
1. Esenzione IRPEF: conferme giurisprudenziali e possibilità di rimborso
Dall’1.1.2017 tutte le pensioni delle vittime del dovere, degli equiparati e dei loro familiari superstiti, devono essere esentate dall’IRPEF.
Ciononostante, l’INPS nega l’applicazione di tale beneficio fiscale-assistenziale, sostenendo che esso riguardi “esclusivamente i trattamenti di privilegio correlati all’evento che ha dato luogo al riconoscimento dello status di vittima del dovere o di equiparato”.
Tale interpretazione ha costretto a combattere su due fronti: da una parte ricorrendo al Giudice del Lavoro e dell’assistenza sociale per la dichiarazione del diritto all’esenzione su tutte le pensioni (ordinaria, privilegiata, di reversibilità, di inidoneità, etc.), dall’altra, alla Commissione Tributaria per la condanna dell’Agenzia delle Entrate al rimborso delle imposte già versate dall’1.1.2017 in poi.
Ora che numerose sentenze di entrambe le Giurisdizioni hanno confermato la bontà delle tesi dello Studio Guerra, consentendo ai nostri assistiti di ottenere la definitiva detassazione delle loro pensioni e il recupero di somme sostanziose per le imposte già versate dall’1.1.2017, confidiamo che gli enti previdenziali recepiscano e applichino la legge correttamente, consentendo ai titolari del diritto di ottenere ciò che spetta loro in tempi più rapidi e senza la necessità di contenziosi giudiziari.
Tuttavia il tempo scorre e potrebbero aprirsi problematiche di prescrizione riguardo alle tasse già pagate. Pertanto, se sei una Vittima del Dovere, un equiparato o un loro familiare superstite e percepisci trattamenti pensionistici tassati, contatta lo Studio Guerra per ottenere l’esenzione IRPEF e recuperare le imposte dall’1.1.2017.
2. Rivalutazione dell’invalidità: criteri più favorevoli e arretrati fino a € 200.000
Finora, per una consuetudine ingiusta e funzionale all’obiettivo del risparmio sui bilanci dello Stato, le Commissioni Mediche hanno valutato la percentuale dell’Invalidità Complessiva (IC) delle Vittime del Dovere con criteri più restrittivi rispetto a quelli riservati alle Vittime del terrorismo.
Chi è stato dichiarato in sede amministrativa vittima del dovere o equiparato e ha la possibilità di esaminare il proprio verbale di visita potrà notare che la valutazione percentuale della IC è stata eseguita con i criteri medicolegali previsti dall’art. 5, dPR 243/06 e, dunque, non solo al netto del Danno Morale (DM), ma anche con percentuale di Invalidità Permanente (IP) ricavata unicamente con le tabelle dell’invalidità civile. Con l’art. 5, dPR 243/06 la percentuale di invalidità complessiva (IC) è rappresentata dal valore più alto tra la percentuale di invalidità permanente (IP) e il danno biologico (DB), secondo la illegittima formula IC=DB+(IP-DB).
Con la storica pronuncia delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione n. 6217/2022 ottenuta dallo Studio Legale Associato Guerra, è stato affermato una volta per tutte un criterio unico per la quantificazione percentuale dell’invalidità complessiva, valida per tutte le vittime (del terrorismo, criminalità organizzata, dovere ed equiparati), che andrà contabilizzata secondo quanto previsto dal dPR 181/09.
Per la percentuale dell’invalidità permanente (IP) deve essere scelto il valore più favorevole tra quello emergente in applicazione delle tabelle dell’invalidità civile e quello ricavato con la tabella di conversione annessa al dPR 181/09 in relazione alle ascrizioni desumibili con le tabelle pensionistiche di guerra (in tal modo, a una invalidità ascrivibile alla 8^ categoria corrisponde una IP compresa tra il 21 e il 30%, a una 7^ categoria tra il 31 e il 40%, a una 6^ tra il 41 e il 50%, e così via via fino al 100%).
Non solo.
Dovrà valutarsi anche il danno morale (DM), che potrà essere fino a due terzi del valore percentuale del danno biologico (DB), al fine di determinare la percentuale finale di invalidità complessiva ricavabile con la formula IC=DB+DM+(IP-DB).
Considerate che a parità di diagnosi la differenza tra i valori percentuali ricavati con i precedenti criteri previsti dall’art. 5, dPR 243/06 e quelli dettati dal dPR 181/09 comporta spesso un incremento di 15-20 punti, con ogni conseguente diritto alla rideterminazione dei benefici economici, come la speciale elargizione (€ 2.000,00, oltre rivalutazione monetaria, per ogni punto percentuale superiore a quello già riconosciuto), e, soprattutto, il diritto all’assegno vitalizio e allo speciale assegno vitalizio (per un importo complessivo, ad oggi, di € 2.268,36 al mese) qualora venisse raggiunta la quota minima del 25% di IC.
Dopo una serie infinita di sentenze favorevoli ai ricorrenti, le Amministrazioni si sono dichiarate disposte a riaprire l’istruttoria in sede amministrativa per far rivalutare dalle Commissioni Mediche Ospedaliere le posizioni già definite con i criteri più restrittivi. Tuttavia, oltre ai tempi biblici per ottenere una nuova valutazione dalle Commissioni mediche, in caso di raggiungimento della quota del 25% di IC, i Ministeri riconoscono il diritto agli assegni soltanto dalla data di richiesta della nuova valutazione medicolegale.
Il nostro suggerimento è dunque di affrettarsi e non perdere ulteriore tempo. Se sei stato dichiarato Vittima del Dovere o equiparato in sede amministrativa è il momento giusto per rivalutare la posizione e verificare la possibilità di agire in giudizio per incrementare i benefici che ti spettano. In caso di accoglimento del ricorso con raggiungimento della quota minima di IC del 25% potresti avere diritto a recuperare almeno gli ultimi dieci anni di arretrato per assegni vitalizi. Un sostanzioso vantaggio economico, di oltre € 200.000,00, che in sede amministrativa è ingiustamente negato.
3. Hai subito un infortunio in servizio oltre 10 anni fa? Puoi ancora presentare domanda di Vittima del Dovere!
Nonostante non sia mai stato introdotto nelle norme di riferimento alcun termine entro cui agire per rivendicare i benefici delle Vittime del Dovere, le Amministrazioni hanno sempre ritenuto prescritte le richieste presentate oltre i 10 anni dall’evento lesivo (o oltre l’1.1.2016 per gli eventi accaduti prima dell’entrata in vigore della legge 266/2005, ossia l’1.1.2006).
Negli ultimi anni, lo Studio Guerra ha ottenuto una serie di sentenze che hanno dichiarato l’imprescrittibilità del diritto all’accertamento dello status di vittima (terrorismo, dovere, equiparato) sulla base di motivi di diritto confermati a più riprese dalla Cassazione già a partire dal 2023, come da tempo riferito anche nel nostro sito internet www.avvocatoguerra.it.
Nonostante ciò i Ministeri hanno continuato a respingere le domande per prescrizione, senza neanche valutare il loro fondamento.
Il contenzioso è quindi proseguito ed è tutt’oggi pendente, ma nel tempo anche quei Tribunali e Corti d’Appello più riottose si sono dovute necessariamente adeguare ai principi di diritto interpretativi dettati dalla Cassazione.
Il Ministero della Difesa già da qualche tempo dà seguito all’istruttoria anche per le istanze che in precedenza avrebbe dichiarato improcedibili per intervenuta prescrizione.
Nel corrente mese, il Ministero dell’Interno ha pubblicato nel proprio sito una semplice ma significativa frase “Coloro cui è stato notificato un provvedimento di rigetto per sola prescrizione dei termini, possono ripresentare l'istanza”, segno evidente che si è finalmente arreso.
4. Cosa fare in caso di diniego già avuto esclusivamente per prescrizione?
A seguito della affermata disponibilità dell’Amministrazione di riesaminare le posizioni è prevedibile un aumento vertiginoso delle domande, non solo di quelli che l’hanno avuta respinta per prescrizione, ma anche di chi non credeva più di poter fare istanza per il decorso del tempo (tenete a mente che possono presentare domande le vittime o i loro familiari superstiti per eventi accaduti dall’1.1.1961).
Se oggi è previsto un periodo medio di due/tre anni per la definizione della procedura in sede amministrativa, è altamente probabile che l’incremento delle domante allungherà i tempi e di parecchio. Ma non si tratta solo di attesa. In precedenza, quando non si discuteva di prescrizione, le istanze, anche quelle più fondate, venivano comunque respinte. Figuriamoci ora, che i Ministeri non possono più confidare nella prescrizione!
Il nostro suggerimento è dunque questo: se la domanda è fondata e la percentuale di invalidità complessiva può raggiungere il 25%, ossia la quota assegni, proseguire senza indugio con il contenzioso giudiziario, impugnando il decreto che ha respinto la domanda esclusivamente per prescrizione.
Qualora, invece, abbiate una invalidità di pochi punti percentuali, potrebbe essere un’opportunità quella di farsi rivalutare in sede amministrativa, anche se ci vorrà qualche anno in più, a meno che non siate già in quiescenza, perché allora l’interesse ad agire in giudizio per ottenere più velocemente la qualifica di vittima vi darebbe diritto alla immediata esenzione fiscale della pensione.
5. Attese e convocazioni mediche: agire subito per abbreviare i tempi
Visti gli elevati volumi di richieste di riconoscimento dello status di vittima del dovere e/o di equiparato, si stanno allungando i tempi di attesa per le convocazioni a visita medica. Lo Studio Guerra ha predisposto i primi solleciti, ma invitiamo i nostri assistiti in attesa di convocazione da oltre 12 mesi a contattarci per rivalutare la propria posizione e verificare l’opportunità di procedere direttamente per via giudiziale.