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Vittima del Dovere: riconosciuto lo status di equiparato dopo 46 anni

Tenente di P.S. ferito al seggio elettorale

Un Tenente di P.S. ferito in servizio nel 1979 ottiene il riconoscimento come Vittima del Dovere equiparata. La sentenza chiarisce il ruolo delle particolari condizioni operative e i limiti della prescrizione dei benefici economici.

Vittime del dovere ed equiparati
Data di pubblicazione
22 Settembre 2026

1. Il Lungo Cammino Verso il Riconoscimento

Esistono ferite che il tempo non può rimarginare, non solo nel corpo, ma anche nel diritto. Il caso di un Tenente di Pubblica Sicurezza rappresenta un paradosso temporale che interroga profondamente il nostro sistema di giustizia: un incidente avvenuto nel 1979 ha trovato una risoluzione definitiva solo nel 2025.

All'epoca dei fatti, F.M. era servizio presso la Questura di Milano. Durante un turno di ispezione ai militari incaricati della vigilanza armata ai seggi elettorali in una scuola, rimase gravemente ferito da un colpo d'arma da fuoco esploso accidentalmente da un commilitone. Per decenni, lo Stato ha riconosciuto l'evento come "causa di servizio", ma ha negato lo status di Vittima del Dovere.

La battaglia legale è stata estenuante: il Tribunale di Roma, in primo grado, aveva persino respinto il ricorso, ritenendo il danno come "occasionalmente causato da un collega" e non connesso alla natura del servizio. È servito il giudizio della Corte di Appello per ribaltare questa visione, ponendo la domanda centrale: cosa distingue un infortunio sul lavoro da un atto che merita il riconoscimento solenne dello Stato per il sacrificio compiuto?

2. Non Solo "Vittime", ma "Equiparati", una Sottile ma Vitale Differenza Legale

La sentenza della Corte di Appello di Roma chiarisce un nodo fondamentale della Legge 266/2005, distinguendo tra il comma 563 e il comma 564. Il comma 563 elenca attività intrinsecamente pericolose (contrasto alla criminalità, ordine pubblico) che conferiscono automaticamente lo status. La Corte ha escluso F.M. da questa categoria poiché l'ispezione non è stata considerata "vigilanza attiva" o "ordine pubblico" in senso stretto.

Il caso è stato risolto attraverso il concetto di "equiparazione" (comma 564). Qui, il diritto non nasce dal tipo di attività, ma dalle "particolari condizioni ambientali o operative" che innalzano il rischio normale. Questo riconoscimento affonda le radici nel principio di Solidarietà Sociale (Art. 2 Costituzione): lo Stato deve farsi carico di chi, nell'adempiere a un dovere verso la collettività, affronta rischi eccezionali.

"Il legislatore ha ritenuto di intervenire... individuando, nel comma 563, talune attività che, ritenute dalla legge pericolose... possono automaticamente portare ad attribuire ai soggetti i benefici... elencando, nel comma 564, i 'soggetti equiparati', ossia coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività... enumerate nelle lettere dalla a) alla f)... ma in altre attività che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali." (Sez. 4.2 della sentenza)

3. Il Seggio Elettorale come "Missione": quando l'Ordinario Diventa Straordinario

Perché un'ispezione in una scuola elementare è stata qualificata come una "missione di qualunque natura"? Secondo il D.P.R. 243/2006, il concetto di missione include ogni attività istituzionale autorizzata, indipendentemente dallo scopo.

Il punto di svolta legale è stato l'identificazione di un "innalzamento del rischio normale". Nel 1979, in un clima di estrema tensione sociale, la vigilanza armata era affidata a giovani militari in servizio obbligatorio di leva. La Corte ha riconosciuto che la presenza di queste reclute inesperte e sotto pressione psicofisica ha trasformato un'attività ordinaria in un contesto di rischio straordinario. L'errore del commilitone, che ha esploso il colpo mentre maneggiava l'arma per togliere il caricatore, non è stato un caso fortuito, ma la conseguenza diretta di queste "particolari condizioni operative" in cui F.M. è stato costretto a operare.

4. Lo "Status" è per Sempre, i Soldi No: il Paradosso della Prescrizione

La sentenza formalizza una conclusione tecnica fondamentale: la distinzione tra lo status e i benefici economici.

  • Lo Status è imprescrittibile: Il diritto a essere riconosciuto "Equiparato a Vittima del Dovere" non scade mai, perché attiene alla dignità e alla sicurezza sociale (Art. 38 Cost.).

  • I benefici economici sono soggetti a prescrizione decennale: Qui F.M. ha pagato il prezzo della burocrazia. Presentò una domanda nel 2009, rigettata nel 2011. La seconda istanza arrivò solo nel 2019. Poiché il rigetto del 2011 non era un "riconoscimento di debito" da parte dello Stato, ma una negazione, il "timer" della prescrizione non si è fermato, causando la perdita degli arretrati precedenti.

A seguito di tali premesse F.M. ha comunque ottenuto (con decorrenza 3 giugno 2019):

  • Assegno vitalizio di € 500,00 mensili (ex Art. 2 legge n. 407/1998).

  • Speciale assegno vitalizio di € 1.033,00 mensili (ex Art. 5, comma 3, legge n. 206/2004).

  • Esenzione IRPEF sulle pensioni (ex Art. 3, comma 2, legge n. 206/2004).

  • Assistenza psicologica a carico dello Stato e esenzione dall'imposta di bollo.

I valori degli assegni vitalizi mensili sono stati poi perequati alla data di corresponsione.

5. La Scienza Medico-Legale Dietro il Risarcimento

Il riconoscimento non è stato solo un esercizio di retorica, ma è stato ancorato ai fatti dalla Consulenza Tecnica d'Ufficio (C.T.U.). La scienza medico-legale ha dovuto mappare un dolore lungo quarantasei anni.

La valutazione ha accertato lesioni permanenti gravissime: esiti algofunzionali di ferita d'arma da fuoco, ma soprattutto la ritenzione di schegge metalliche nella coscia sinistra e l'insorgenza di processi artrosici precoci a livello della caviglia e del ginocchio. Questi elementi fisici tangibili sono stati tradotti in una invalidità complessiva del 50%. La Corte ha fissato la "stabilizzazione dei postumi" al 3 giugno 2019, data dell'istanza di rivalutazione, rendendo quella data il momento della verità economica per F.M.

6. Una Questione di Dignità, Oltre l'Economia

Questa sentenza non è un semplice atto contabile, ma la riaffermazione di un principio costituzionale: lo Stato non dimentica chi lo serve. Richiamando l'Articolo 38 della Costituzione, la Corte ha ricordato che la protezione sociale non è una concessione, ma un dovere verso chi ha sacrificato la propria integrità fisica per la collettività.

La storia di F.M.  ci insegna che, sebbene la giustizia possa essere lenta e ostacolata da tecnicismi come la prescrizione, essa rimane lo strumento ultimo per restituire dignità alla storia di un uomo.