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Dalla trincea della Val di Susa alle aule di tribunale: il poliziotto che ha difeso il valore del sacrificio davanti allo Stato

Poliziotto ferito negli scontri NO TAV in Val di Susa

Poliziotto ferito durante le operazioni NO TAV in Val di Susa ottiene la rivalutazione dell’invalidità dal 6% al 25% e il riconoscimento dei benefici spettanti alle Vittime del Dovere per i danni subiti nell’esercizio delle ordinarie funzioni di servizio.

Vittime del dovere ed equiparati
Data di pubblicazione
18 Agosto 2026

1. Il confine tra dovere e sacrificio

È il 2011. Tra i boschi della Val di Susa, l'aria è densa di fumo e tensione. P.M., un giovane agente della Polizia di Stato, si trova in prima linea durante le operazioni di sgombero dei manifestanti "NO TAV". In quel clima di scontro, un evento traumatico cambia per sempre la sua traiettoria personale e professionale: un violento impatto gli procura gravi lesioni al ginocchio e alla mano sinistra.

Ma la vera ferita, forse più profonda di quella fisica, si è aperta anni dopo nelle aule di giustizia. P.M. ha dovuto scoprire a proprie spese cosa succede quando lo Stato, per cui hai rischiato l'incolumità, decide di "scontare" il valore del tuo sacrificio, offrendo un riconoscimento burocratico che ignora la realtà clinica e umana. La sua battaglia per vedere riconosciuti i propri diritti non è stata solo una pratica legale, ma la volontà di vedere ripristinata la dignità di chi serve le istituzioni.

2. Non serve un "rischio straordinario" per essere una Vittima del Dovere

Per lungo tempo, un'interpretazione troppo rigida ha suggerito che per essere riconosciuti "Vittime del Dovere" servisse un atto di eroismo quasi cinematografico o un pericolo eccezionale. La giurisprudenza moderna, tuttavia, ha abbattuto questo muro. La Legge n. 266 del 2005 (art. 1, comma 563) chiarisce che il diritto ai benefici sorge nell'espletamento delle funzioni istituzionali ordinarie, incluse le operazioni di ordine pubblico.

Nella sentenza emessa dal Tribunale, il Giudice richiama con fermezza gli insegnamenti della Suprema Corte:

"La norma, invece, non richiede la presenza d’un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando anche soltanto che l’evento dannoso si sia verificato, come nel caso in disamina, nel contrasto di ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di servizi di ordine pubblico."

Tradotto dal linguaggio giuridico: lo Stato riconosce che il mestiere del poliziotto è intrinsecamente pericoloso. Non è necessario che l'agente si trovi in una situazione "anomala"; è sufficiente che il danno avvenga mentre sta proteggendo la collettività.

3. L'abisso tra valutazione amministrativa e verità giudiziaria

Il caso di P.M. mette a nudo la distanza siderale tra la fredda valutazione ministeriale e la realtà accertata dai medici. Inizialmente, il Ministero dell’Interno aveva quantificato l’invalidità dell’agente in un misero 6%. Una cifra che appariva quasi offensiva di fronte alla gravità clinica: trauma contusivo al polso e alla mano sinistra con interessamento cartilagineo, lesione del menisco mediale e del legamento collaterale interno del ginocchio sinistro.

La Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) ha però ribaltato questo verdetto superficiale, applicando una formula complessa che restituisce la reale entità del danno:

  • Danno Biologico Permanente (DBP): 12%.

  • Invalidità Permanente (IP): 21%.

  • Danno Morale (DM): 4% (calcolato come 1/3 del danno biologico).

Il risultato finale è un'Invalidità Complessiva (IC) del 25%. Un dato che include un dettaglio medico inatteso: la perizia ha evidenziato una "gonalgia destra da carico incongruo". Significa che P.M., per anni, ha gravato sulla gamba sana per compensare quella ferita, finendo per danneggiare anche l'arto inizialmente illeso. È la prova fisica di come un trauma in servizio possa logorare l'intero corpo nel tempo.

4. La soglia del 25% e il traguardo della "Equiparazione"

Perché quel 25% è considerato uno spartiacque? Ai sensi del DPR 243/2006 e della Legge 266/2005, questo numero rappresenta lo spartiacque tra una tantum risarcitoria e una tutela vitalizia. Sotto il 25%, l'agente riceve solo una liquidazione monetaria immediata; al raggiungimento di questa quota, scattano benefici che cambiano radicalmente la qualità della vita, equiparando le Vittime del Dovere alle Vittime del Terrorismo.

Grazie alla sentenza del 2024, a P.M.sono stati riconosciuti:

  • Assegno vitalizio di € 500,00 mensili: (ex art. 2 L. 407/98, esteso dal DPR 243/06).

  • Assegno vitalizio non reversibile di € 1.033,00 mensili: un beneficio fondamentale introdotto dalla L. 244/2007 che applica alle Vittime del Dovere le tutele previste dalla L. 206/2004.

Questi sussidi non sono privilegi, ma pilastri di una previdenza riparatoria che riconosce la ridotta capacità lavorativa e il peso del danno morale subito.

5. La pazienza della giustizia e il paradosso del silenzio ministeriale

Il percorso verso questo riconoscimento è stato un'odissea burocratica durata tredici anni, dall'incidente in Val di Susa alla sentenza definitiva del Tribunale.

Un aspetto che lascia l'amaro in bocca è la "contumacia" del Ministero dell’Interno. In termini legali, significa che il Ministero ha scelto di non costituirsi in giudizio, restando formalmente assente e in silenzio. È l'ironia più crudele: lo Stato che invia un uomo in una "trincea" di ordine pubblico è lo stesso Stato che non si presenta nemmeno in aula per discutere la valutazione del suo danno, lasciando che sia un giudice a rimediare alle proprie carenze. La sentenza ha infine confermato il diritto di P.M. non solo alla riliquidazione, ma anche alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal 2017 a oggi.

6. Oltre la sentenza, il valore della dignità

La decisione del Giudice non è soltanto un atto contabile, ma un precedente di civiltà giuridica. Restituisce dignità a un agente che ha servito in silenzio e che per anni è stato considerato "invalido solo al 6%".

Tuttavia, questa vittoria solleva una riflessione amara: è davvero accettabile che un servitore dello Stato debba attendere tredici anni e affrontare un contenzioso contro un Ministero assente, per vedersi riconosciuto un diritto già scritto nella legge?