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Leggi e giurisprudenza sulle Vittime del dovere ed equiparati

Norme, sentenze, interpretazioni giurisprudenziali e benefici.

1. Definizioni normative

L'esigenza di una tutela specifica nei confronti dei militari e delle forze dell’ordine, per l’elevata componente di rischio connessa all’esercizio delle loro peculiari funzioni d’istituto, ha nel tempo indotto il Legislatore a riconoscere ai dipendenti del comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico una serie di vantaggi economici aggiuntivi rispetto a quelli derivanti dalla generica causa di servizio. Tali benefici, estesi poi in determinate condizioni ai dipendenti pubblici in genere, hanno avuto una prima importante codificazione negli anni ’80, ma solo con l’art. 1, commi da 562 a 565, della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 è stata definita chiaramente la fattispecie di Vittima del dovere e introdotta quella dell’Equiparato.

Vittime del dovere.

Articolo 1, comma 563, Legge 23 dicembre 2005 n. 266

Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 4661 e, in genere, gli altri di-pendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:

  • nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
  • nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
  • nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
  • in operazioni di soccorso;
  • in attività di tutela della pubblica incolumità;
  • a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.

Equiparati alle Vittime del dovere - Definizione normativa.

Articolo 1, comma 564, Legge 23 dicembre 2006 n. 266

Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.

Fin dalla stesura della Legge 266/2005, il Legislatore ha perseguito l’obiettivo di armonizzare le provvidenze destinate alle diverse fattispecie di Vittime.

Così, il principio della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime del terrorismo alle vittime del dovere e ai famigliari superstiti, stabilito nella Legge succitata, si esprime definitivamente nel DPR 7 luglio 2006, n. 2432 , restando tuttavia incompiuto nelle interpretazioni giurisprudenziali delle Amministrazioni, fino alle più recenti novità che hanno di fatto rivoluzionato il settore.

2. Giurisprudenza

I concetti di “missione” e “particolari condizioni ambientali od operative”.

Considerata la rilevanza economica dei benefici, per lungo tempo l’Amministrazione si è prodotta in interpretazioni restrittive dei commi 563 (vittime del dovere) e 564 (equiparati), respingendo la maggior parte delle domande, anche in presenza di requisiti evidenti, con l’obbiettivo di contenere le spese per le provvidenze dovute.

È soprattutto sull’interpretazione discrezionale dei concetti di “missione” e di “particolari condizioni ambientali od operative” contenute nel comma 564 che i Ministeri hanno fatto leva per respingere le istanze.

Tuttavia, il parere 2526/2010 del Consiglio di Stato ed una serie di sentenze ottenute in Cassazione a Sezioni Unite dallo Studio Guerra, hanno ridefinito più compiutamente questi concetti, chiarendo che gli speciali benefici economici e assistenziali riservati alle vittime del dovere spettino anche a tutti coloro che nell’esecuzione di qualsiasi tipo di ordine o comando riportino menomazioni riconducibili ai maggiori pericoli derivanti dalle particolari condizioni ambientali od operative che hanno caratterizzato il contesto in cui sono stati chiamati ad agire (“rientrando in tali ipotesi tutti i fatti che abbiano esposto il soggetto a maggior impegno psico-fisico o a maggiori rischi in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto” ex d.P.R. 243/2006).

La giurisprudenza ha dunque superato ogni questione sull’origine dell’invalidità, ammettendo che essa può derivare indistintamente da lesioni o infermità, e ribadito che per ottenere i benefici riservati alle vittime del dovere sarà sufficiente provare che l’operatore sia rimasto invalido in conseguenza di una delle attività codificate dal Legislatore al comma 563 (contrasto alla criminalità, ordine pubblico, etc.), ovvero dimostrare che le particolari condizioni ambientali od operative affrontate durante lo svolgimento della mansione assegnata siano risultate tali da innalzare i rischi di invalidità rispetto a quelli insiti negli ordinari compiti d’istituto (equiparato a vittima del dovere, ai sensi del successivo comma 564).

Tale giurisprudenza ha così tracciato la corretta interpretazione dei requisiti per ottenere i benefici riservati alle vittime del dove-re, ampliando le tutele per una vasta platea di richiedenti le cui domande, ancora oggi, spesso vengono respinte dai Ministeri.

Il ricorso al Giudice del Lavoro.

Fino al 2017 gli appartenenti al Comprato Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico che vedevano respinte le proprie domande di riconoscimento del diritto ai benefici riservati alle Vittime del dovere, potevano ricorrere soltanto al TAR o al Presidente della Repubblica, nei ristretti termini di 60 o 120 giorni.

Grazie ad alcune straordinarie sentenze ottenute dallo Studio Guerra, tra cui la 759/2017 delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, oggi il decreto negativo dell’Amministrazione è impugnabile per tutti dinanzi al Tribunale ordinario - Giudice del lavoro, e ciò anche a distanza di anni dalla sua notifica. In alcuni casi, vi potrebbe ricorrere anche chi in precedenza aveva già adito il Giudice amministrativo (TAR), senza successo. 

Il tutto, con la garanzia di tre gradi di giudizio e con sentenze che, se favorevoli, riconosceranno direttamente il diritto ai benefici, e a cui le Amministrazioni dovranno dare immediata esecuzione.

3. Benefici

I benefici3 economici.

  •  Speciale elargizione da € 200.000, oltre rivalutazione monetaria in ipotesi di inidoneità al servizio o di invalidità non inferiore all’80%. Negli altri casi, € 2.000 per punto percentuale, oltre rivalutazione monetaria;
  • Assegno vitalizio mensile di € 500,00;
  • Speciale assegno vitalizio di € 1.033,00 mensili;

Entrambi gli assegni mensili sono esenti Irpef, soggetti a perequazione annuale e interamente cumulabili con stipendio, equo indennizzo o pensione, anche privilegiata ordinaria.

  • Due annualità di pensione per gli aventi diritto alla reversibilità;
  • Esenzione Irpef sulle pensioni4 .

Altri benefici.

  • Assunzione per chiamata diretta con precedenza assoluta rispetto a ogni altra categoria (diritto esteso ai figli e/o al coniuge in caso di decesso o di invalidità che non consenta la prosecuzione dell’attività lavorativa);
  • Esenzione dal pagamento del ticket sanitario;
  • Accesso alle Borse di studio;
  • Assistenza psicologica.

I benefici si estendono ai familiari superstiti, secondo l’ordine stabilito dalla legge.

  • 1Magistrati ordinari, militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, del Corpo degli Agenti di Custodia; il personale del Corpo forestale dello Stato, i funzionari di Pubblica Sicurezza, il personale del Corpo di Polizia Femminile, il personale civile della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, i Vigili del Fuoco, agli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso.
  • 2Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell’articolo 1, comma 565, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266.
  • 3I benefici vengono concessi per tutti gli eventi occorsi a decorrere dal 1/1/1961, in Italia o all’estero, e possono essere richiesti in ogni tempo, senza termini decadenziali, ossia anche molti anni dopo l’evento da cui siano dipese le menomazioni o il decesso.
  • 4Dal 1/1/2017 le pensioni spettanti in favore delle vittime del dovere dei soggetti equiparati e dei loro familiari superstiti (riversibilità) debbono essere esentate dal pagamento delle imposte sui redditi. L’art. 1, comma 211 della Legge di stabilità 2017, infatti ha disposto che: “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano i benefici fiscali di cui all’articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell’articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall’imposta sui redditi”.