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Leggi e giurisprudenza sulla pensione privilegiata

Norme, sentenze, interpretazioni giurisprudenziali e benefici.

1. Richiami normativi e giurisprudenziali

Le pensioni privilegiate vengono attribuite a prescindere dall’età del dipendente e dall’anzianità contributiva da questi maturata (può bastare anche un solo giorno di servizio)
si distinguono in:

Pensione privilegiata dei dipendenti civili.

Disciplinata dagli artt. 64 e ss. del dPR n. 1092/1973, spetta al personale pubblico che diventi “inabile” per invalidità dipendenti da causa di servizio e ascrivibili a una delle otto categorie previste dalla Tabella A annessa alla legge 313/68 e smi.

Pensione privilegiata ordinaria degli appartenenti del comparto Sicurezza, Difesa, Vigili del fuoco e Soccorso pubblico.

Ai sensi degli artt. 67 e ss. del dPR n. 1092/1973, viene concessa per invalidità dipendente da causa di servizio e ascrivibile a una delle otto categorie di pensione. Si ha dunque diritto alla pensione privilegiata anche se si è ancora abili al servizio. Sono trattamenti di norma assoggettati a imposizione fiscale.

Pensioni privilegiate tabellari.

Ossia i trattamenti di privilegio concessi ai militari di truppa e graduati di truppa (per lo più militari di leva) rimasti invalidi per lesioni o infermità dipendenti dal servizio. Sono pensioni risarcitorie - al pari delle pensioni di guerra - e come tali esenti da imposizione fiscale ove riferite al periodo di svolgimento della leva obbligatoria.

 

L’iniziativa per avviare il procedimento finalizzato alla liquidazione della pensione privilegiata è d’ufficio quando la cessazione dal servizio per inidoneità assoluta e permanente sia dovuta ad infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, in costanza di servizio o all’atto della risoluzione del rapporto. Altrimenti, l’iniziativa è a domanda (art. 167 DPR n. 1092/1973). In questa ipotesi l’interessato può chiedere che si proceda a tale riconoscimento entro cinque anni dalla cessazione dal servizio (termine elevato a dieci anni in caso di parkinsonismo o in caso di invalidità derivanti da infermità ad eziopatogenesi non definita o idiomatica, art. 169 comma 1 DPR n. 1092/1973). Questo termine è sospeso, per i minori non emancipati e gli interdetti, per tutta la durata dell’incapacità di agire (art. 191 comma 4 DPR n. 1092/1973). Lo stesso diritto è riservato agli eredi, che potranno attivarsi entro i cinque anni successivi al decesso dell’interessato.
Nel caso in cui l’interessato abbia già chiesto e ottenuto il riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio, la domanda di pensione privilegiata può essere presentata senza limiti di tempo, in virtù del principio di imprescrittibilità del diritto a pensione (art. 5 DPR n. 1092/1973).

Decorrenza.

Affinché la pensione privilegiata competa sin dalla data di cessazione dal servizio, la relativa domanda deve essere presentata entro i successivi due anni. Qualora la domanda venga presentata oltre il predetto termine biennale, il pagamento della pensione decorre dal primo giorno del mese seguente la presentazione della domanda.

Regime fiscale.

È stata affermata la natura retributiva della pensione privilegiata ordinaria, che è integrativa della pensione ordinaria normale (artt. 65, 67 DPR n. 1092/1973); per questo motivo essa, al pari della pensione normale, è assoggettata all’Irpef.

Cumulo della pensione privilegiata con lo stipendio in caso di transito a ruolo civile.

Per la più recente giurisprudenza (sentenza n. 42/2017 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti) gli appartenenti al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico, divenuti inidonei e transitati al diverso ruolo civile, se sussistono le condizioni (almeno un’invalidità riconosciuta dipendente dal precedente servizio e ascrivibile a una delle otto categorie di Tab. A del dPR 915/78 e smi), hanno diritto al cumulo della pensione privilegiata con lo stipendio (approfondisci).

2. Calcolo della pensione

In linea generale, ai sensi dell’art. 67 del DPR 1092/73, la pensione privilegiata sarà pari all’ultima retribuzione pensionabile, se l’infermità è ascritta alla 1° categoria. Sarà, invece, pari al 90, 80, 70, 60, 50, 40 e 30% della stessa base se ascritta rispettivamente alla 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° e 8° categoria. Le pensioni di 7° e 8° categoria sono aumentate rispettivamente dello 0,20 per cento e dello 0,70 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile nei riguardi dei militari che, senza aver maturato l'anzianità necessaria per il conseguimento della pensione normale, abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo. La pensione così aumentata non può eccedere la misura prevista dal primo comma dell'art. 54.
 
Se viene raggiunta un’anzianità di almeno 15 anni di servizio utile (14 anni, 6 mesi ed 1 giorno), qualora più favorevole, la pensione sarà liquidata nella misura prevista per la pensione normale aumentata di un decimo (art. 67, 4° comma del DPR 1092/73).

Se al momento in cui è stata subita la lesione o contratta l’infermità da cui è dipesa l’invalidità, il dipendente era allievo d’accademia, la pensione sarà determinata in base al grado che rivestiva all’atto d’ammissione all’accademia stessa e al trattamento economico che gli sarebbe spettato nel grado, qualora fosse rimasto nello stato di sottufficiale.
 
Qualora fosse militare di leva al momento dell’infortunio la pensione sarà liquidata sulla base di apposite tabelle, in rapporto alla gravità della menomazione subita. Stesso trattamento è riservato ai graduati e militari di truppa.
 
Al titolare di pensione privilegiata tabellare spetta, inoltre, l’indennità integrativa speciale in misura intera e separata dal trattamento base, anche in caso di contestuale percezione di stipendio per attività lavorativa prestata alle dipendenze di terzi.
 
Al militare in servizio permanente vengono corrisposti, per i primi 3 mesi dalla data di cessazione dall’ufficio, gli assegni interi previsti per i pari grado in servizio effettivo, non cumulabili con quelli di quiescenza (artt. 29 e 32 legge n. 599/54).