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Vittime del Dovere: ottenere i benefici non sarà più un fatto straordinario

Cassazione ridefinisce e amplia concetti "missione" e "particolari condizioni ambientali e operative" contro interpretazioni restrittive e soggettive dei Ministeri.

Non servono più atti eroici per sperare di ottenere i benefici riservati alle Vittime del Dovere e agli equiparati. E, in caso di diniego da parte dell’Amministrazione, si potrà ricorrere al Giudice del lavoro per la tutela dei propri diritti. 

Sono queste le importanti novità che emergono dalla sentenza 759/2017 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Una sentenza ottenuta dallo Studio Guerra dopo 3 anni di battaglie legali a favore di un ex-militare di Leva rimasto gravemente ferito durante un’esercitazione con l’esplosivo.

Che cosa cambia dopo questa sentenza

La sentenza della Cassazione 

  • Conferma la giurisdizione del Giudice del lavoro. Ciò significa che pure i dipendenti del comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico potranno impugnare i decreti negativi anche a distanza di anni dalla loro notifica!
    Quindi, chi non ha promosso ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica nei termini di 60 o 120 giorni, oggi potrebbe ancora essere in tempo per tutelare i propri diritti.
    Non solo. Potrà ricorrere anche chi in precedenza ha adito il Giudice amministrativo, senza successo. E non è tutto. Al contrario di quanto avviene col TAR, al Giudice del Lavoro si potrà chiedere di riesaminare i fatti di servizio, raccogliere testimonianze, disporre consulenze mediche per quantificare percentualmente le invalidità e accertarne il collegamento con le particolari condizioni ambientali e operative.
    Il tutto, con la garanzia di tre gradi di giudizio e con sentenze che, se favorevoli, riconosceranno direttamente il diritto ai benefici, e a cui le Amministrazioni dovranno dare immediata esecuzione.
  • Chiarisce una volta per tutte che per missione di qualunque natura deve intendersi qualsiasi compito, funzione, incarico, incombenza, mandato, mansione espletata dall’interessato nel quadro dell’ordinaria attività di servizio. 
  • Afferma che le particolari condizioni ambientali od operative possono sussistere o sopravvenire anche durante lo svolgimento di un'ordinaria attività di istituto. Quando sono tali da esporre il lavoratore a maggiori rischi e pericoli e sono causa dell’invalidità, danno titolo alla rivendicazione dello status di equiparato. Ciò in aperto contrasto con quanto finora deciso dal TAR e argomentato dai Ministeri resistenti, secondo cui i benefici sarebbero dovuti solo in favore di quei soggetti che compiono gesta eroiche in situazioni eccezionali o straordinarie.
  • Implicitamente afferma l'irrilevanza dell’origine dell’invalidità. Che si tratti di una lesione o di un’infermità, quel che conta ai fini della dichiarazione dello status di equiparato è il contesto in cui le invalidità sono state riportate, che deve essere caratterizzato da condizioni ambientali od operative tali da innalzare i rischi rispetto a quelli normalmente insiti negli ordinari compiti d’istituto.

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Una nuova stagione di tutele

In conclusione è una sentenza destinata a fare giurisprudenza e ad ampliare notevolmente le tutele per i dipendenti del comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso pubblico: il Giudice ordinario, infatti, garantirà un contraddittorio pieno, nel merito dei fatti e con la certezza dei 3 gradi di giudizio.

La più ampia interpretazione del concetto di missione e di particolari condizioni ambientali consentirà a chiunque sia rimasto invalido o sia deceduto nell’adempimento dei propri normali compiti d’istituto, qualora si siano verificate condizioni che lo hanno esposto a rischi superiori all’ordinario, di rivendicare i benefici: l’agente di polizia coinvolto in un tafferuglio allo stadio; il carabiniere travolto al posto di blocco da un malvivente in fuga; il militare colpito dal fuoco amico di un commilitone in una situazione di particolare stress, ecc. Infine, il fatto che non si faccia più differenza tra l’evento traumatico circoscritto e l’esposizione prolungata ad agenti patogeni, tra lesione o infermità per l’attribuzione dello status e dei conseguenti benefici, renderà più difficile per i Ministeri ricorrere a eccezioni e interpretazioni capziose per ridurre la platea dei beneficiari. 

Un importante risultato ottenuto anche grazie al lavoro e alla qualità intellettuale dei Giudici del Tribunale di Macerata e della Corte d’appello di Ancona, oltre che a quelli della Corte di Cassazione, che hanno affrontato tra i primi la complessa questione di giurisdizione e le difficili interpretazioni della speciale normativa, dando luogo a decisioni di notevole spessore giuridico e rara chiarezza.

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