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Pensioni privilegiate delle Forze Armate e di Polizia

Ricorsi per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dopo il d.P.R. 461/2001

A decorrere dal 22.1.2002, il decreto di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di lesioni o infermità emesso in conformità al regolamento previsto dal d.P.R. 461/2001, costituisce accertamento definitivo sia ai fini dell’equo indennizzo che della pensione privilegiata. Pertanto, se il personale delle Forze Armate e di Polizia durante il servizio ottiene un provvedimento favorevole di dipendenza da causa di servizio, qualora l’invalidità risulti anche ascrivibile a una delle otto categorie pensionistiche (dalla 8° alla 1° in relazione a una accertata riduzione della capacità lavorativa generica dal 30% al 100%) potrà, in qualsiasi momento, ai sensi dell’art. 67, primo comma, del d.P.R. 1092 del 1973, chiedere di essere collocato in congedo anticipato con diritto alla pensione privilegiata e comunque, al momento del collocamento a riposo, avrà già definitivamente accertato uno dei presupposti per il diritto alla concessione del trattamento di privilegio senza necessità di ulteriore parere sulla dipendenza da causa di servizio da parte del Comitato di Verifica delle Cause di Servizio (CVCS). In tal caso, chiesta la pensione di privilegio, l’istante verrà soltanto sottoposto a visita presso la competente Commissione Medica Ospedaliera per la valutazione diagnostica dell’invalidità e la conseguente attribuzione della classifica pensionistica.
Risulta pertanto evidente l’importanza di una pronuncia favorevole di dipendenza da causa di servizio che, per le infermità accertate dopo il gennaio 2002, data di entrata in vigore del d.P.R. 461/2001, rappresenta per l’interessato un’ipoteca sul trattamento di privilegio.

Ma cosa succede se la pronuncia amministrativa nega la dipendenza?

Abbiamo registrato una impennata di richieste di assistenza da parte del personale delle Forze Armate e di Polizia cui, al momento del congedo, è stata negata la pensione privilegiata sulla base di precedenti decreti negativi di dipendenza da causa di servizio emessi durante l’attività lavorativa dopo il 2002, non impugnati dinanzi al TAR o comunque non annullati e, come tali, ritenuti dall’Amministrazione atti definitivi anche ai fini del trattamento pensionistico di privilegio.
Alcune Amministrazioni, come il Ministero della Difesa e il Ministero dell’Interno sostengono, infatti, che l’atto negativo di dipendenza da causa di servizio non annullato dal TAR costituisca anche atto definitivo inoppugnabile dinanzi alla Corte dei conti ai fini della pensione privilegiata.  
Sennonché la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha più volte affermato e ribadito che anche nel caso in cui si discuta della sola dipendenza da causa di servizio quale presupposto del diritto a pensione privilegiata, la competenza giurisdizionale è e rimane radicata nella Corte dei conti che ha ogni più ampio potere decisionale e revisionale al riguardo, non potendo acquistare valore di atto inoppugnabile ai fini pensionistici il provvedimento negativo di causa di servizio non impugnato dinanzi al T.A.R. o da questo non annullato. 
Con pronuncia n. 4325/2014, in accoglimento di un nostro ricorso, lo stesso Supremo Consesso a Sezioni Unite ha precisato che l’esclusiva competenza giurisdizionale spetta alla Corte dei conti anche nei confronti del personale in servizio che agisca per l’accertamento della dipendenza quale presupposto del diritto a (futura) pensione privilegiata e non solo nei confronti del personale congedato che agisca per la concessione della pensione privilegiata. Ciò significa che il personale in servizio può impugnare l’atto negativo dinanzi alla Corte dei conti senza attendere di essere congedato.
Dell’esito favorevole delle cause promosse dal personale in servizio a decorrere dal 2015, ne abbiamo dato notizia nella parte di questo sito dedicata alla “causa di servizio”. Tutte le Sezioni Centrali d’Appello della Corte dei conti e la Sezione Speciale d’Appello per la Sicilia hanno concordemente confermato la giurisdizione della Corte dei conti e l’ammissibilità del ricorso da parte del personale in servizio per l’accertamento della dipendenza da causa di servizio quale presupposto del diritto a pensione privilegiata. 

E se non viene  proposto ricorso durante il servizio?

Vogliamo rassicurare che i decreti negativi di causa di servizio anche successivi al gennaio 2002, possono essere impugnati senza alcun termine di decadenza dinanzi alla Corte dei conti, anche dopo il congedo, unitamente alla determinazione pensionistica con la quale l’INPS, Gestione Pubblica, nega il trattamento privilegiato per l’infermità stessa.
In buona sostanza, il decreto negativo di dipendenza emesso durante l’attività lavorativa potrà validamente essere impugnato dinanzi alla Corte dei conti anche dopo il congedo, unitamente alla determinazione dell’INPS negativa del trattamento di privilegio, non potendo il decreto negativo di dipendenza essere validamente ritenuto atto inoppugnabile dinanzi alla Corte dei conti ai fini della pensione privilegiata.

Ma allora quale vantaggio ha il personale in servizio ad impugnare il decreto negativo di dipendenza se può farlo anche dopo il congedo?

In caso di esito favorevole del ricorso e di ascrivibilità dell’infermità a una delle otto categorie della tabella A, potrebbe congedarsi a domanda in qualsiasi momento, con diritto immediato alla pensione privilegiata (art. 67 del dPR 1092/73), senza dover attendere anni per la definizione della procedura amministrativa.

Per quali infermità chiedere la pensione privilegiata?

Consigliamo, dopo il congedo, di presentare domanda all’INPS per la concessione della pensione privilegiata oltre che per le infermità già dichiarate dipendenti da causa di servizio od in corso di valutazione od eventualmente per altre infermità non ancora denunciate, anche per quelle dichiarate non dipendenti.

Quale sarà la conclusione della domanda?

Se le infermità sono già state dichiarate dipendenti da causa di servizio o comunque il CVCS ha emesso parere favorevole e la competente Commissione Medica Ospedaliera ha indicato l’ascrizione tabellare, l’INPS emetterà il provvedimento concessivo di pensione privilegiata.

Per le infermità mai accertate, l’Istituto previdenziale dovrà avviare il procedimento amministrativo. In presenza di sole infermità già dichiarate non dipendenti, l’INPS non potrà che rigettare la domanda di p.p.o.

Per evitare perdite di tempo, consigliamo di chiedere il trattamento pensionistico di privilegio anche per le infermità o lesioni già dichiarate non dipendenti: in tal modo il provvedimento pensionistico sarà completo e l’interessato potrà ricorrere alla Corte dei conti per l’accertamento di tutte le infermità che possono effettivamente farsi risalire al servizio.