Salta al contenuto principale
Digita una parola chiave, ad esempio, "causa di servizio"

Causa di servizio: sentenza ribadisce competenza Corte dei Conti per il personale in attività

Sentenza conferma competenza della Corte dei conti per ricorso avverso decreto di NO dipendenza.

È giunta una nuova conferma

Il Giudice contabile è competente a pronunciarsi sulla causa di servizio anche per il personale in attività e il ricorso è ammissibile se viene proposto contro il provvedimento negativo della dipendenza quale presupposto del futuro diritto a pensione privilegiata.

Questa volta è stata la Terza Sezione Centrale d’Appello della Corte dei Conti a esprimersi in modo favorevole. Ed è un’ulteriore prova della bontà del principio di diritto individuato dallo Studio Guerra.

Quest’ultima sentenza, n. 34/2021, infatti, si aggiunge alle decisioni che, a partire dal 2014, hanno dato ragione allo Studio e ai suoi assistiti.

Nel caso in questione, l’appello è stato proposto dall’Amministrazione per l’annullamento della sentenza con la quale la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti delle Marche, affermata l’ammissibilità del ricorso proposto da un dipendente del Corpo Forestale dello Stato (confluito nell’Arma dei Carabinieri) ancora in servizio, sussistendo peraltro gli altri requisiti (domanda amministrativa e decreto) aveva dichiarato, nel merito, la dipendenza da causa di servizio dell’infermità in discussione quale “presupposto” del diritto a pensione privilegiata.

La Terza Sezione Centrale, nel rigettare l’appello dell’Amministrazione, ha così affermato:

“La gravata sentenza ha richiamato l’ordinanza n. 4325/2014  delle  SS.UU. della Corte di cassazione che ha confermato la competenza giurisdizionale della Corte dei conti anche laddove si verta, come in fattispecie, sull’accertamento della dipendenza da c.s. chiesta da un militare ancora in servizio, non potendo essere negata al personale in attività una pronuncia giudiziale sul fondamentale presupposto del diritto alla pensione privilegiata (la dipendenza da causa di servizio) soltanto perché egli si trovi ancora in servizio. Condivide il Collegio la ricostruzione operata dal giudice territoriale e conferma la posizione sul punto espressa da questa Sezione in analoga fattispecie (Terza Sezione Centrale d’Appello con sentenza n. 153/2020; 20/2016).

Quanto al secondo motivo, considerato il petitum del gravame nei termini indicati dal giudice territoriale non appare fondata la ricostruzione di parte appellante secondo cui il ricorso di primo grado sarebbe stato presentato in assenza di preventiva specifica richiesta rivolta all’amministrazione. Alla luce delle considerazioni espresse l’appello è infondato ed in quanto tale è rigettato.”

Questa sentenza della Terza Sezione Centrale, che peraltro ha condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese di giudizio,  conferma il proprio precedente orientamento e si affianca alle altrettanto importanti e concordi decisioni emesse dai giudici d’appello della Prima Sezione, della Seconda Sezione e della Sezione Speciale d’Appello per la regione Siciliana, sancendo definitivamente la possibilità per l’interessato, ancora in servizio, di poter ottenere una decisione che accerti una volta per tutte la sì/no dipendenza da causa di servizio.

Difatti, la Corte dei conti ha facoltà di riesaminare i fatti di servizio e le infermità, anche con l’ausilio di nuove perizie, e in caso di esito favorevole, emette una sentenza di merito dichiarando la dipendenza da causa di servizio delle infermità stesse quale presupposto del diritto a pensione privilegiata.

La qualità della tutela tecnica legale e medica

Si capisce bene, dunque, quanto sia importante che questa nuova sentenza riaffermi la facoltà del personale in attività di ricorrere alla Corte dei Conti. E quanto sia decisivo l’impatto che questo diritto ha sull’istituto della causa di servizio, da cui possono dipendere il benessere e la serenità non solo del richiedente, ma anche dei suoi cari.

Tuttavia, il grande interesse degli appartenenti al comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico di ricorrere dinanzi alla Corte dei conti per tutelare più efficacemente i propri diritti indurrà verosimilmente i Ministeri competenti ad approntare difese sempre più attente e qualificate.

In tale prevedibile scenario, la qualità della tutela tecnica legale e medica, in perfetta sinergia, assume un ruolo più che mai centrale. Soltanto una verifica preliminare davvero accurata del fondamento della domanda amministrativa o giudiziale e la pianificazione di una strategia legale “su misura” possono convertire l’opportunità in concreto vantaggio.

Raccontaci la Tua Storia per una valutazione del Tuo caso.