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Riconosciuto Vittima del Dovere carabiniere intervenuto a difesa di un capotreno

Carabiniere in borghese coinvolto in una sassaiola per proteggere un capotreno, sviluppa disturbo da stress post-traumatico. Riconosciuto Vittima del dovere.

“Gli appartenenti alle Forze dell’Ordine sono ontologicamente esposti al pericolo”. È questo uno dei motivi “di principio” per cui il Tribunale ha negato lo status di Vittima del dovere a un carabiniere di Lucca. Un carabiniere che, in borghese e disarmato, ha fatto da scudo col proprio corpo a un capotreno vittima di una sassaiola. Un carabiniere che, colpito alla tempia da una delle pietre, ha sviluppato da allora una serie di sintomi indiscutibilmente riconducibili alla sindrome da stress post-traumatico.

Non è la divisa a fare il carabiniere.

È il 18 luglio del 2006. Un appuntato scelto dell’arma dei carabinieri di Lucca è appena salito sul treno per Firenze, dove gli è stato comandato di recarsi per sottoporsi a visita medica. 
È in borghese. Con sé ha soltanto il tesserino col quale si è presentato al capotreno: ha diritto a viaggiare gratis purché si renda disponibile a intervenire in caso di necessità. E la necessità, purtroppo, si presenta molto presto. Cinque giovani extracomunitari, senza biglietto, stanno bivaccando all’interno di una cabina. Non una cabina qualunque, ma proprio quella pilota, il che costituisce  grave pericolo per tutti i passeggeri.
Il carabiniere mostra loro il tesserino. Ha esperienza, sa come mediare un conflitto: convince tre di loro, tre minorenni tra i 15 e i 17 anni, a scendere alla fermata successiva per evitare conseguenze più gravi, ma i due più grandi non si placano: hanno 25 e 28 anni, ce l’hanno col mondo, inveiscono, minacciano.
Alla prima stazione anche il quarto s’è ormai persuaso: soltanto il quinto bisogna accompagnarlo fuori con la forza. 
Pare finita, ma proprio mentre il controllore sta per chiudere le porte, il più animoso dei ragazzi afferra delle pietre e gliele scaglia contro. Gli altri lo emulano, in un attimo è una sassaiola. 
D’istinto il carabiniere salta giù dalla carrozza e fa da scudo al capotreno. Colpito da una pietra alla tempia destra, crolla a terra in un lago di sangue. Gli aggressori scappano.
Da quel giorno la sua vita è segnata. Quella lavorativa e quella privata. Per anni è costretto a un lungo via vai tra medici e strutture sanitarie specializzate. Il problema è che non dorme più, non riesce più a relazionarsi con colleghi e amici, è colto da improvvisi attacchi di panico e la situazione, col passare del tempo, anziché migliorare, peggiora. La CMO diagnostica una “persistente sindrome fisiogena di riferita natura post-traumatica in soggetto con nevrosi d’ansia e note disadattive” e giudica il militare non idoneo permanentemente al servizio. Per lui una sola soluzione: la riforma.

Il rischio come professione.

Quasi accidentalmente, anni dopo il fatto traumatico, il giovane ex-carabiniere scopre di avere i requisiti per richiedere lo status di Vittima del dovere. Ha riportato invalidità permanenti in un evento di servizio che annovera addirittura quattro delle sette ipotesi normative previste nel comma 563 dell’art. 1 legge 266/2005: è intervenuto in contrasto a ogni tipo di criminalità, per tutelare la pubblica incolumità, mantenere la sicurezza e l’ordine pubblico mentre prestava un servizio di vigilanza a infrastruttura civile.
Le condizioni per rivendicare i benefici assistenziali, insomma, ci sono tutte. Eppure il Ministero respinge la domanda e così fa il Tribunale cui l’ex-carabiniere ricorre. Il motivo è l’erroneo presupposto, già citato in precedenza: siccome il pericolo è connaturato al ruolo del Servitore dello Stato, non esiste in fondo pericolo superiore all’ordinario che possa giustificare lo status di Vittima del dovere. 
Ma è proprio il rischio intrinseco nel servizio, invece, che ha spinto il Legislatore a prevedere una serie di tutele a sostegno di questa categoria di professionisti.
Ed è per questo motivo che una serie di sentenze, ottenute dal nostro Studio per primo, ha modificato e riequilibrato nel tempo la giurisprudenza, rendendo oggi assai meno arduo ottenere gli importanti benefici riservati alle Vittime, purché sia riconosciuta la dipendenza dal servizio delle invalidità permanenti contratte nelle specifiche fattispecie previste dalla legge
Se in passato, poi, si aggiungeva la difficoltà di ottenere il riconoscimento per le patologie di natura psicologica come il disturbo da stress post traumatico, oggi grazie al lavoro congiunto di avvocati e medici legali disponiamo di una letteratura che rende meno proibitivo documentare il nesso tra questi disturbi e il servizio svolto.
Per tutti questi motivi siamo riusciti a ribaltare l’esito del giudizio di primo grado, ottenendo dalla Corte d’appello di Firenze una sentenza favorevole e oggi il nostro assistito, il giovane e coraggioso carabiniere, può finalmente disporre dei benefici che il Legislatore ha concepito a sostegno di individui straordinari come lui: che indossino la divisa o meno, che siano carabinieri, vigili del fuoco o impiegati civili. Perché non è una divisa né una quota “prefissata” di pericolo a fare di un individuo un Servitore dello Stato.