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Leggi e giurisprudenza sulla Causa di Servizio

Norme, sentenze e interpretazioni giurisprudenziali e benefici.

1. Definizioni normative

Per causa di servizio si intende il riconoscimento della dipendenza dal servizio di lesioni fisiche o infermità contratte dai dipendenti delle amministrazioni pubbliche in generale. Dal 6.12.2011, con il c.d. Decreto Salva Italia, l’istituto della causa di servizio è stato abrogato per i dipendenti Civili, restando espressamente valido per quelli appartenenti al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico.

ATTENZIONE! Con legge n. 48/2017 l’istituto della causa di servizio è stato ripristinato per la polizia locale ma ai soli fini del diritto all’equo indennizzo e al rimborso di spese di cura e degenza.

Il riconoscimento di tale dipendenza da causa di servizio può dare diritto ad alcuni importanti benefici (vedi sotto).

Perché venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio, è necessario che le infermità o le lesioni derivino da fatti accaduti in servizio o per cause inerenti al servizio medesimo come, ad esempio, l’ambiente e le condizioni di lavoro. La causa di servizio può essere riconosciuta anche se i fatti di servizio abbiano concorso con altri elementi o circostanze nel far insorgere infermità o lesioni; in tal caso i fatti di servizio medesimi devono risultare determinanti. 
Il procedimento per l’accertamento della dipendenza da causa di servizio è regolamentato dal d.P.R. 461/2001.
Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio costituisce, ai sensi dell’articolo 12 del predetto regolamento, accertamento definitivo anche nell’ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio.
Dopo il giudizio espresso dalle competenti Commissioni Mediche su diagnosi, natura, ascrizione tabellare e idoneità del soggetto al servizio, e in seguito al parere tecnico del Comitato di Verifica delle Cause di Servizio sulla dipendenza delle infermità dal servizio medesimo, il procedimento si conclude con un decreto dell’Amministrazione di appartenenza da notificarsi o comunicarsi all’interessato, ai fini dell’eventuale impugnativa in sede giurisdizionale.
 
Il provvedimento negativo, quale presupposto per il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata, può essere impugnato dinanzi alla Corte dei conti anche dal personale in servizio. Tale soluzione, come vedremo in seguito, offre tutele assai maggiori rispetto al tradizionale ricorso al TAR o al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

2. Giurisprudenza

Il ricorso alla Corte dei conti.

Fino a qualche anno fa - e come tuttora riportato in calce ai provvedimenti - i decreti negativi dell’Amministrazione potevano essere impugnati solo dinanzi al TAR o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

A partire dal 2015, grazie a numerose sentenze ottenute dallo Studio Guerra dopo anni di battaglie, è stata affermata la competenza giurisdizionale della Corte dei Conti a pronunciarsi sulla dipendenza da causa di servizio, quale presupposto del diritto alla futura pensione privilegiata, anche per il personale ancora in attività.

In virtù del principio di “unicità di accertamento”, prevista dall’art. 12 del d.P.R. 461/2001, infatti, il decreto dell’Amministrazione è unico e vincolante anche ai fini della successiva domanda di equo indennizzo e di pensione privilegiata ed esplica quindi i suoi effetti su più fronti: 

  • quello indennitario e lavorativo, questo sì di competenza del TAR;
  • quello pensionistico di competenza della Corte dei conti.

Se il provvedimento è concessivo, il problema non si pone: spetta automaticamente, a richiesta, anche l’equo indennizzo e la pensione privilegiata, nel rispetto, ovviamente, delle altre condizioni previste dalla vigente normativa.

Ma se è negativo perché ricorrere al TAR e non alla Corte dei conti (giudice competente in ambito pensionistico), specificando di voler impugnare l’atto stesso quale presupposto del diritto a futuro trattamento pensionistico di privilegio? 

Questa è stata la linea sostenuta dallo Studio Guerra e infine confermata  da varie sentenze.

Dopo la decisione n. 4325/2014 delle Sezioni Unite della Cassazione con cui è stata confermata l’esclusiva competenza giurisdizionale della Corte dei conti ai fini pensionistici anche nei confronti del personale in servizio, tutte le Sezioni d’Appello della Corte dei conti, con sentenze dal 2015 ad oggi, hanno affermato e confermato l’ammissibilità del ricorso medesimo sussistendone i presupposti:

  • domanda amministrativa per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio secondo le previsioni del d.P.R. 461/2001
  • provvedimento negativo della dipendenza da causa di servizio che costituisce atto definitivo “anche” ai fini della successiva richiesta di pensione privilegiata (art. 12 del d.P.R. 461/2001)
  • interesse ad agire, attuale ed immanente, ai sensi dell’art. 67 del d.P.R. 1092/73

Si segnalano, tra le tante, le seguenti sentenze:

  • della Prima Centrale d’Appello: 171/20151 ;  291/20162 , n. 342/20173 e n. 343/20164
  • della Seconda Centrale d’Appello: n. 724/20165 e n. 926/20176
  • della Terza Centrale d’Appello: n. 20/20167 , n. 182/20188 , n. 203/2020, n. 153/2020 e n. 34/2021
  • della Sezione Speciale d’Appello per la Sicilia: n. 120/20169 , la cui motivazione è stata confermata dalle successive sentenze: n. 24/2016 (con cui è stata censurata e riformata la decisione n. 408/2015 della Corte dei conti Territoriale Siciliana - spesso, ma erroneamente, richiamata dall’amministrazione), n. 30/2017 e n. 191/2018.

Analogo orientamento hanno seguito le Sezioni Territoriali della Corte stessa, tranne alcune eccezioni poi riformate in appello.

Tra le decisioni più rilevanti e motivate delle Sezioni Territoriali, si citano:

  • Corte dei conti Sardegna n. 43/2015 (richiamata e fatta propria dalla sentenza d’appello n. 20/2016 della Terza Sezione Centrale)
  • Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia n. 21/2017 (con cui, peraltro, si conferma la netta distinzione del ricorso al Giudice Amministrativo e quello proposto dinanzi alla Corte dei conti anche in termini di giudicato esterno)
  • Corte dei conti Toscana n. 65/2018

Più recentemente:

  • Corte dei conti Campania n. 28/2019 (sentenza parziale con contestuale ordinanza istruttoria)
  • Corte dei conti Marche, sentenze nn. 153/2018, 154/2018 e 57/2019  confermate in appello dalla Terza Sezione Centrale con sentenze 203/2020, 153/2020, 34/2021

Tale svolta giurisprudenziale assicura ai dipendenti del comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico ancora in servizio, maggiori possibilità di vedersi riconosciuta la dipendenza di malattie e infortuni dalle mansioni lavorative assegnate, con tutti i benefici che ne derivano.

 

La Corte dei Conti, infatti, riesamina i fatti di servizio e le evidenze cliniche, se necessario avvalendosi di pareri o Consulenze Tecniche d’Ufficio, ed in caso di esito favorevole non si limita ad annullare l’atto come il Giudice Amministrativo, ma emette una decisione di merito con cui riconosce la dipendenza da causa di servizio delle infermità in discussione quale presupposto del diritto a (futura) pensione privilegiata.

Il ricorso alla Corte dei conti avverso il decreto negativo di dipendenza da causa di servizio può essere proposto in ogni tempo, non essendo soggetto a termini decadenziali propri del TAR.

Ne consegue che, contro il decreto negativo di dipendenza, al personale in servizio conviene ricorrere alla Corte dei Conti per l’accertamento della dipendenza quale presupposto della (futura) pensione privilegiata.

Anche se la giurisprudenza delle Sezioni d’appello della Corte dei conti non lo ritiene necessario, tuttavia, per maggiore sicurezza, consigliamo di formulare la domanda di dipendenza da causa di servizio, o integrare quella già inviata, con l’espressa richiesta del provvedimento sulla dipendenza anche quale presupposto del diritto a pensione privilegiata, richiamando l’art. 12 del d.P.R. 461/2001.

3. Benefici

La causa di servizio è uno snodo fondamentale da cui possono derivare benefici esigibili sia in servizio che a seguito del congedo.

In servizio

  • L’equo indennizzo, se l’infermità o lesione ha comportato una invalidità ascrivibile ad una delle categorie annesse alle tabelle (A o B) allegate al DPR 30.12.1981 n. 834.
  • Il diritto alla retribuzione integrale per i periodi di malattia fruiti a causa dell’infermità o lesione riconosciuta. 
  • L’aumento dello scatto stipendiale per invalidità di servizio per una sola volta (dell’1,25 o del 2,50% a seconda della classificazione delle infermità). 
  • La maggiorazione dell’anzianità di servizio ai fini pensionistici per coloro a cui sia stata riscontrata un’invalidità ascritta ad una delle prime quattro categorie della Tabella A allegata al DPR n. 834/1981. 
  • L’esenzione dal ticket sanitario.
  • L’esenzione dal rispetto delle fasce di reperibilità (per le prime tre categorie) in occasione delle visite fiscali. 
  • La preferenza nelle graduatorie dei concorsi pubblici.

A seguito del congedo

Pensione privilegiata

La pensione privilegiata è il trattamento economico concesso, dopo il collocamento a riposo o dopo il transito al diverso ruolo civile, al dipendente pubblico rimasto invalido per causa di servizio. Viene definita “privilegiata” perché spetta a prescindere dalla maturazione dei requisiti normalmente necessari: in presenza delle condizioni di legge, è sufficiente anche un solo giorno di servizio per ottenerla.

Può dare accesso ad eventuali benefici accessori, quali:

  • assegno di superinvalidità;
  • indennità d’assistenza e d’accompagnamento;
  • assegno integrativo;
  • assegno per cumulo di infermità;
  • assegno di incollocabilità;
  • indennità speciale annua.

Inoltre, in determinate condizioni, la Causa di Servizio può consentirti di ottenere, in presenza di altre condizioni, lo status di Vittima del dovere o equiparato cui corrispondono ulteriori benefici

 

  • 1Ha affermato la Prima Centrale d’Appello con sentenza n. 171/2015: “Tanto affermato in punto di giurisdizione, va poi chiarito che il Giudice di primo grado ha ritenuto di non poter esaminare il ricorso, dichiarandolo inammissibile, non essendo stata previamente inoltrata domanda pensionistica all’Amministrazione. Dagli atti si evince, al contrario, che l’appellante ha inoltrato, in data 28.11.2005, la domanda di dipendenza da causa di servizio delle infermità contratte all’Amministrazione che, conseguentemente, l’ha rigettata. Detto diniego, come chiarito innanzi, fa stato sia ai fini dell’equo indennizzo che della pensione privilegiata. Sul profilo della negata dipendenza da c.s. si è poi instaurato il giudizio di primo grado, volto all’accertamento della dipendenza da c.s. a fini pensionistici. Alla stregua di quanto premesso, la pronuncia di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 71 lett. B) del R.D. del 1038/1933 non appare condivisibile, posto che è stata presentata una domanda amministrativa ed un successivo giudizio proprio sul diniego conseguente a detta domanda. Non va poi sottovalutato che la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione e di queste Sezioni di appello ha ridimensionata la questione della necessità della previa diffida ex art. 71 lett. B del predetto R.D., valutando l’ammissibilità del ricorso pur in assenza di un formale provvedimento dell’Amministrazione e sottolineando come sarebbe inutile formalismo subordinare la proponibilità del ricorso alla preesistenza del provvedimento amministrativo, tenuto conto che il giudizio pensionistico, formalmente modellato come giudizio di impugnazione, è, nella sostanza, un giudizio pieno sul rapporto (Cass. sent. 10.05.1993 n. 5329; Corte conti, Sez. I, sent. n. 206 del 2002)”.
  • 2Con successiva sentenza n. 291/2016, la Prima Centrale ha ancora affermato: Tanto affermato in punto di giurisdizione, va poi chiarito che il Giudice di primo grado ha ritenuto di non poter esaminare il ricorso, dichiarandolo inammissibile, non essendo stata previamente inoltrata domanda pensionistica all’Amministrazione. Dagli atti si evince, al contrario, che l’appellante ha inoltrato, in data 9 agosto 2000 e 28 giugno 2001, la domanda di dipendenza da causa di servizio delle infermità contratte all’Amministrazione che, conseguentemente, l’ha rigettata. Detto diniego, come chiarito innanzi, fa stato sia ai fini dell’equo indennizzo che della pensione privilegiata. Alla stregua di quanto premesso, la pronuncia di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 71 lett. B) del R.D. del 1038/1933 non appare condivisibile, posto che è stata presentata una domanda amministrativa ed un successivo giudizio proprio sul diniego conseguente a detta domanda. Pertanto, il Collegio a conclusione ritiene che non essendoci stato esame nel merito delle domande da parte del giudice di primo grado, a tale ultimo giudice vanno restituiti gli atti ai fini della valutazione di quanto richiesto.
  • 3Con altra sentenza n. 342/2017 la Prima Centrale ha confermato: “Va, innanzitutto, premesso che, nel caso, non è in discussione l’esistenza di una valida istanza amministrativa per ottenere la pensione privilegiata, ma solo la questione di diritto relativa alla necessità che, per accedere alla tutela giudiziale, sia necessario, ai sensi della normativa innanzi citata, un previo provvedimento di diniego esplicito del beneficio richiesto da parte dell’Amministrazione. L’appello è fondato. A decorrere dall’entrata in vigore del D.P.R. n. 461 del 2001, recante il “Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie”, applicabile ratione temporis al caso di specie, l’accertamento della riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l’infermità o lesione, sono di competenza del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (art. 11) ed il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità o lesione costituisce “accertamento definitivo anche nell’ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio.” (art. 12). Nel caso di specie, non v’è dubbio che la domanda del ricorrente del 9.8.2008 fosse intesa al riconoscimento della sussistenza della dipendenza della patologia dedotta da causa di servizio al fine, anche, di ottenere il trattamento pensionistico privilegiato. Rispetto al trattamento privilegiato, al quale miravano sia l’istanza amministrativa che la domanda giudiziale, la dipendenza da causa di servizio dell’infermità integra un elemento costitutivo o condizione, dalla quale sorge il diritto al trattamento di privilegio. Il provvedimento negativo in ordine a tale condizione, pertanto, riverberandosi necessariamente e negativamente sulla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del trattamento richiesto, già determina la legittimazione all’accesso alla tutela giurisdizionale di questa Corte, pur in assenza di un provvedimento espresso di diniego”.
  • 4La stessa Prima Centrale d’Appello con sentenza n. 343/2016 ha confermato: “Tanto affermato in punto di giurisdizione, va poi chiarito che il Giudice di primo grado ha ritenuto di non poter esaminare il ricorso, dichiarandolo inammissibile, non essendo stata previamente inoltrata domanda pensionistica all’Amministrazione. Dagli atti si evince, al contrario, che l’appellante ha inoltrato, in data 8.03.2005, la domanda di dipendenza da causa di servizio della infermità contratta all’Amministrazione che, conseguentemente, l’ha rigettata. Detto diniego, come chiarito innanzi, fa stato sia ai fini dell’equo indennizzo che della pensione privilegiata. Sul profilo della negata dipendenza da c.s. si è poi instaurato il giudizio di primo grado, volto all’accertamento della dipendenza da c.s. a fini pensionistici. Alla stregua di quanto premesso, la pronuncia di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 71 lett. B) del R.D. del 1038/1933 non appare condivisibile, posto che è stata presentata una domanda amministrativa ed un successivo giudizio proprio sul diniego conseguente a detta domanda. Pertanto, il Collegio ritiene che nella fattispecie non ricorra la necessità di una preventiva proposizione di un’istanza pensionistica all'amministrazione competente, motivo per il quale la sentenza de qua va annullata. Peraltro, essendo stata tale pronuncia pregiudiziale ad ogni esame nel merito della domanda da parte del giudice di primo grado, a tale ultimo giudice vanno restituiti gli atti ai fini dell’accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità a fini pensionistici”.
  • 5Anche la Seconda Centrale d’Appello, con sentenza n. 724/2016 ha affermato: “La necessaria correlazione tra la domanda giudiziale e quella proposta in via amministrativa, imposta dall’art. 71 lett. b) del regolamento di procedura, se da un lato impone un’indagine circa l’oggetto della richiesta avanzata all’amministrazione competente, dall’altro deve ritenersi rispettata con riguardo alla condizione di dipendenza da causa di servizio. Rispetto al trattamento privilegiato, al quale sia l’istanza che la domanda giudiziale mirano, la dipendenza dell’infermità constatata costituisce elemento costitutivo o condizione - per usare il linguaggio del legislatore del 1934 (cfr. art. 62, secondo comma) - dalla quale sorge il diritto a pensione, assegno od indennità. Il provvedimento negativo in ordine a tale condizione non può pertanto precludere l’accesso alla tutela giurisdizionale per il solo fatto che esso non consiste in un provvedimento definitivo di liquidazione. D’altra parte, tenuto conto dell’evoluzione giurisprudenziale in ordine alla configurazione del giudizio pensionistico come concernente l’intero rapporto sostanziale, non troverebbe spiegazione nemmeno lo stesso ricorso contro il silenzio inadempimento, invero espressamente disciplinato, ma solo con riguardo al provvedimento di collocamento a riposo (cfr. art. 73 reg. proc. e 62 t. u. 1214 del 1934). Va anche tenuto presente che il principio dell’unicità dell’accertamento, espresso nell’art. 12 del decreto presidenziale 29 ottobre 2001 n. 461, da un lato può comportare il consolidamento di una situazione di vantaggio relativamente a procedimenti diversi, dall’altro non può determinare la sottrazione del corrispondente spazio di tutela al giudice delle pensioni. Per le ragioni sopra esposte, va disposto l’annullamento della sentenza impugnata e la rimessione della causa alla Sezione giurisdizionale per la Puglia affinché definisca il merito del giudizio”.
  • 6La stessa Seconda Centrale con sentenza n. 926/2017 ha confermato: “L’appellante censura, innanzitutto, la declaratoria di difetto di giurisdizione contenuta nella sentenza di primo grado. La doglianza è fondata, avendo le Sezioni unite della Corte di cassazione statuito che è devoluta alla Corte dei conti “la domanda di mero accertamento della causa di servizio proposta ai fini del riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato, atteso il carattere esclusivo di tale giurisdizione, affidata al criterio di collegamento per materia, senza che assuma rilievo la circostanza che il dipendente pubblico sia ancora in servizio attivo, trattandosi di profilo suscettibile solo di rilevare sull'ammissibilità della domanda, la cui valutazione è rimessa al giudice speciale (v. Cass. SU n.4325/2014 nonché, da ultimo, SU n.1306/2017). Anche la seconda doglianza è meritevole di accoglimento. Il giudice di primo grado ha ritenuto che difettasse, in fattispecie, la domanda finalizzata al riconoscimento del trattamento pensionistico di privilegio. Ma, come osservato al precedente paragrafo, al fine dell’ammissibilità del ricorso inteso a conseguire il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per infermità a fini pensionistici, non è necessaria la presentazione di istanza di trattamento di privilegio”.
  • 7La Terza Centrale, a sua volta, con sentenza n. 20/2016 ha affermato: “Occorre infatti considerare, in proposito, che secondo l’orientamento della Cassazione (cfr. Cass. S.U. n. 4325/2014 e precedenti ivi richiamati) appartiene alla giurisdizione di questa Corte la potestas judicandi su una domanda volta ad ottenere il mero riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una determinata infermità, senza che alcun rilievo possa in contrario assumere il fatto che l’interessato sia ancora in servizio. È pur vero che la stessa Corte regolatrice ha affermato la possibile rilevanza, in punto di ammissibilità del ricorso volto a tale accertamento, della posizione soggettiva del ricorrente, ma tale affermazione, che mira essenzialmente a sottolineare il carattere comunque autonomo dei poteri spettanti al giudice adito, non solo deve misurarsi con gli effetti (negativi) di un provvedimento che dovrebbe far stato in una successiva - e sterile - attività procedimentale per la concessione di trattamento privilegiato (Sez. giur. Sardegna n.43/2015), ma porta anche a considerare che una tutela giurisdizionale differita al momento di maturazione degli asseriti presupposti di valida costituzione del rapporto processuale verrebbe ad astrarre dalle garanzie della sua piena effettività sia in relazione alle esigenze di una giustizia tanto più efficace quanto più tempestiva, sia con riguardo all’interesse alla sollecita definizione dei rapporti con la pubblica amministrazione; interessi, questi, che senza dubbio si correlano e danno fondamento all’interesse fatto valere in giudizio dal ricorrente per rimuovere una situazione di attuale incertezza dalla sfera del proprio patrimonio giuridico.
  • 8La stessa Terza Sezione Centrale con sentenza n. 182/2018, ha confermato: “…… il ricorrente del tutto correttamente aveva inoltrato la domanda di dipendenza da c.s. delle infermità all’Amministrazione, che poi la rigettava con il decreto impugnato in primo grado, reso secondo i canoni dettati dal T.U. n. 461 del 2001, il cui art. 12 ha codificato l’unicità dell’accertamento della dipendenza causale ai fini dell’equo indennizzo e del trattamento di pensione… …. Invero, l’accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità in diagnosi (preteso dalla parte) costituiva il presupposto logico - ontologico, ancor prima che tecnico - giuridico, per l’ottenimento della pensione privilegiata, e per ciò non avrebbe senso precludere al Giudice contabile la possibilità di effettuare “illico e statim” siffatto riscontro (da ritenersi cosa giudicata in relazione al susseguente sviluppo procedimentale), tenuto conto dell’assorbente rilievo che la giurisdizione deve rappresentare la piena sintesi delle aspettative giustizialiste proposte dai cittadini, tanto più ove essi siano stati vittime di patologie. E questo soprattutto alla stregua dell’unicità dell’accertamento, statuita dall’art. 12 del d.P.R. n. 461, del 29 ottobre 2001, che come chiarito potrebbe avere riflessi sostanziali anche ai fini della pensione di privilegio. Difatti, l’art. 12, applicabile alla domanda formulata il 07 febbraio 2013 dall’Assistente Capo X X, statuisce che: «Il riconoscimento della dipendenza della causa di servizio dell’infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell’ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio. Il che valeva quanto dire che l’accertamento positivo della dipendenza causale, correlato a domanda amministrativa prodotta dopo il 22 gennaio 2002 (di entrata in vigore del d.P.R. n. 461 del 2001), faceva stato ai fini dell’equo indennizzo e del trattamento di privilegio; l’accertamento negativo, invece, non faceva stato ma poteva essere gravato dinanzi al Giudice amministrativo (o al Giudice Ordinario del rapporto di lavoro per i contrattualizzati) o dinanzi al Giudice contabile, atteso che per il principio dell’unicità dell’accertamento era possibile ricorrere all’uno o all’altro giudice giurisdicente e la sentenza intervenuta per prima in ordine alla medesimo fatto patogenetico e alla sussistenza del nesso eziologico tra il fatto di servizio e l’infermità costituiva titolo giuridico idoneo anche ai fini, a seconda dei casi, dell’equo indennizzo (ove la domanda sia stata prodotta nei termini di legge) e della pensione di privilegio (nella compresenza chiaramente degli altri requisiti), con piena tutela dei propri diritti potendo contestare il decreto negativo del Ministero della Giustizia (n. XXXXX/XXXX/xx, del 16 aprile 2015) con l’utilizzo dei rituali mezzi istruttori (perizie, atti, ecc.), nel rispetto del contraddittorio e garanzia di effettiva parità tra le parti in causa. Pertanto, il carattere negativo dell’accertamento causale contenuto nel richiamato decreto non precludeva il ricorso alla Corte dei conti a ragione delle dichiarate finalità pensionistiche dello stesso (in termini, Sez. di app. per la Regione siciliana, n. 84/A/’13, del 18 marzo 2013). …Ora, il ricorso giudiziale di prime cure non poteva giudicarsi inammissibile (recte: improcedibile) perché una domanda amministrativa sulla dipendenza dell’infermità dal servizio risultava ritualmente proposta al Ministero della Giustizia (come richiesto anche ai fini del vitalizio privilegiato dall’art.2, comma 1, prima parte, del T.U. n. 461 del 2001), quale soggetto legittimato a riceverla, che l’aveva disattesa alla luce dell’accertamento negativo del C.V.C.S., del 29 settembre 2014, oggetto di gravame dinanzi al Giudice contabile (cfr. Corte dei conti, Sez. III, n. 20, del 1° febbraio 2016, Sez. I di app., n. 343, del 13 settembre 2016, n. 291, del 03 agosto 2016, id. n. 171/A, del 18 febbraio 2015, Sez. II centr., n. 30, del 23 gennaio 2017)…….. …Da ultimo, non va sottaciuto che il giusto processo viene instaurato non già per sfociare in pronunce procedurali che non coinvolgano i rapporti sostanziali delle parti, ma per rendere una pronuncia di merito, in specie negata dalla Corte regionale (cfr. Corte Cost., sent. n. 220, del 16 ottobre 1986, id. n. 77 del 2007; Corte di Cass., S.U. civili, n. 4109 del 2007)”.
  • 9A sua volta, la Sezione Speciale d’Appello della Corte dei conti Sicilia con sentenza n. 120 del 2016 ha affermato: “Nella fattispecie i motivi di gravame risultano manifestamente fondati. Per quanto riguarda il richiamo all’art. 71, lettera b), del R.D. n. 1038/1933, operato dal primo giudice al fine della dichiarazione di inammissibilità, esso appare del tutto inconferente, in quanto tale norma prevede l’inammissibilità qualora si propongano domande sulle quali non siasi provveduto in sede amministrativa, evenienza che non ricorre nel caso di specie e che, invero, è stata espressamente esclusa dalla stesso Giudice di prime cure là dove ha espressamente affermato che la dipendenza era stata negata in sede amministrativa. Ma anche il secondo motivo appare manifestamente fondato, con riferimento ad una erronea valutazione dell’interesse concreto ed attuale alla pronuncia giudiziale sulla dipendenza, sol perché il ricorrente era ancora in servizio. L’appellante ha riversato in atti le sentenze nn. 9 e 171 del 2015 della Prima Sez. Giur. Centr. d’appello, a sostegno della propria domanda. Dirimente, ai fini del decidere, appare il richiamo operato in quelle pronunce alla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 4325/2014), secondo la quale non può negarsi al personale ancora in servizio il diritto alla tutela giurisdizionale volta all’accertamento del presupposto necessario – riconoscimento della causa di servizio – per potere successivamente far valere in giudizio il diritto alla pensione privilegiata. A tal proposito va ricordato come la stessa giurisprudenza di questa Corte (Corte dei Conti, sez. IV Pens. Mil., sent. n. 82939 del 04.05.1994) abbia avuto modo di precisare l'accertamento della dipendenza da causa di servizio di una (o più) infermità - previsto dall'art. 169, comma primo, DPR 29.12.1973, n. 1092, afferisca un diritto potestativo autonomo del privato a che lo Stato accerti se sussistano, o meno, le condizioni richieste per il riconoscimento del diritto a pensione che, con i suoi connotati di imprescrittibilità, intangibilità e indisponibilità, si atteggia come un quid pluris rispetto al primo. Da ciò consegue che sussiste sempre un interesse concreto ed attuale, anche per il soggetto in attività di servizio, all’accertamento delle condizioni che potrebbero, in ogni momento, poi, consentirgli l’esercizio del diritto alla pensione privilegiata. A ciò si aggiunga un’ulteriore valutazione che impinge sulla effettività stessa della tutela giurisdizionale. L’accertamento della dipendenza da causa di servizio necessita di complesse verifiche tecnico-valutative sulla natura dell’infermità, sul tipo di servizio svolto e sull’influenza causale o concausale di quest’ultimo sulla prima. Tali verifiche, sovente, diventano assai labili e di difficile effettuazione con il passare del tempo e con processi di rarefazione documentale e probatoria che, in ogni caso, restano nella piena disponibilità della P.A. e sui quali l’interessato non può in alcun modo influire. Ne consegue che il soggetto che ritenga di potere far valere a tempo debito il diritto a pensione privilegiata, a legislazione vigente, ha un interesse concreto ed attuale ad un immediato accertamento di tale presupposto che, con il suo concretizzarsi, cristallizza una posizione giuridica di vantaggio ed in quanto tale meritevole di immediata tutela. L’appello appare, pertanto manifestamente fondato e va accolto”.