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Vittime del bilancio. Se un parere del Consiglio di Stato si trasforma in calcolo, i conti non tornano

Danno morale solo per vittime terrorismo pre 2004 e dovere pre 2006, nessuna rivalutazione per aggravamento. Il parere incostituzionale del Consiglio di Stato.

La legislazione in materia di Vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere, è straordinariamente complessa e frammentata perché è nata e si è evoluta sull’onda emotiva dei fatti storici che hanno insanguinato il nostro Paese.

Se da un lato lo Stato ha approntato una serie di tutele crescenti in favore degli invalidi o dei loro familiari superstiti, dall’altro la lodevole finalità assistenziale della speciale normativa viene spesso minata da un’interpretazione restrittiva, disomogenea, capace di creare sperequazioni tra vittime sia in sede amministrativa sia in quella giudiziale.

Il numero consistente delle sentenze della Cassazione e delle richieste dei pareri al Consiglio di Stato da parte degli stessi Ministeri conferma la difficoltà della corretta applicazione della legge.

Una delle problematiche più rilevanti riguarda la metodologia di quantificazione delle percentuali invalidanti, fondamentale, tra l’altro, per la liquidazione della speciale elargizione (€ 2.000,00 per punto percentuale di invalidità) e per l’erogazione degli assegni vitalizi (circa € 1.800,00 al mese per accertata riduzione di ¼ della capacità lavorativa, quindi pari almeno al 25%).

Su questo punto il Ministero dell’Interno e il Ministero della Difesa, competenti insieme al Ministero della Giustizia nella decretazione del riconoscimento dei vari status di “vittime”, hanno posizionidiametralmente opposte.

Da una parte il Ministero dell’Interno, privilegiando una visione logica e costituzionalmente orientata della speciale legislazione, è favorevole al riconoscimento del danno morale e alla possibilità di richiesta di revisione delle percentuali per intervenuto aggravamento dell’infermità in favore di tutte le categorie di vittime. Dall’altra il Ministero della Difesa, invece, sostiene che la normativa, interpretata secondo il criterio strettamente letterale, escluderebbe tali diritti.

Di fronte alle due divergenti interpretazioni, c’era d’aspettarselo, il Consiglio di Stato ha preferito quella restrittiva e il perché di questa scelta non è solo facile da intuire ma lo si può leggere a chiare lettere e in più passaggi nel parere 02881/2015 del 23.10.2015, dove emerge tutta la preoccupazione per i riflessi sulla spesa pubblica.

E così, secondo il parere comune del Ministero della Difesa e del Consiglio di Stato, il danno morale andrebbe riconosciuto soltanto alle Vittime del Terrorismo già indennizzate prima del 2004 e alle vittime del Dovere riconosciute tali prima del 2006. Sostiene infatti il predetto Consesso che la legge 206/2004 sarebbe stata emessa per regolamentare la posizione di soli dieci individui (solo dieci!!), come una sorta di legge ad personam!

E sullo stesso leitmotiv il Consiglio di Stato nega la possibilità della richiesta di rivalutazione dell’infermità per intervenuto aggravamento delle invalidità.

Trincerandosi dietro una presunta natura indennitaria “una tantum” dei benefici, il Consiglio di Stato, ancora una volta preoccupato per le finanze pubbliche, afferma che qualora si riconoscesse a tutte le categorie il ricalcolo dell’invalidità permanente si correrebbe il rischio di erogazione degli assegni mensili anche a chi, in prima battuta, non era stata riconosciuta un’invalidità permanente pari al 25%

Posto che non è chiaro come la definizione “una tantum” possa attagliarsi a indennizzi liquidati mensilmente, a vita, è evidente come il criterio avallato dal Consiglio di Stato penalizzi soprattutto coloro che contraggano in servizio una malattia a lento decorso, con graduale e inesorabile aggravamento.

Ancora una volta la contabilità ha il sopravvento sul principio solidaristico che originariamente ha ispirato la legislazione sulle Vittime. Ma ciò che davvero è inaccettabile è che il Consiglio di Stato, che ai sensi dell'articolo 103 della Costituzione dovrebbe stare in posizione di terzietà rispetto alla pubblica amministrazione, super partes non lo è stato affatto. Anziché limitarsi al piano giurisprudenziale (suggerendo i criteri di interpretazione della norma), ha vestito i panni del ragioniere, valutando l’impatto che questa o quella interpretazione avrebbe sui conti pubblici. E su tale base, rimandando una legislazione “Oscura, imperfetta […] incompleta” al Capo del Governo, ha tentato di orientarne la legiferazione in ragione di convenienza economica.

Così facendo, il Consiglio di Stato ha affiancato alle Vittime del Terrorismo, della mafia, del dovere e della criminalità una categoria trasversale: quella delle Vittime del Bilancio. Trasversale perché sfavorevole a tutti gli status, ma non per questo equa nella distribuzione dell’ingiustizia.

Dal nostro punto di vista, insomma, il parere del Consiglio di Stato è rivedibile sotto molti aspetti e ci auguriamo non condizioni il Legislatore quando auspicabilmente metterà mano alla materia. Di più, è contestabile per il già citato principio di fondo, ispirato a criteri economico-finanziari più che giuridici. E lo Studio Guerra, ravvisando nell’evidente disparità di trattamento riservato ai diversi statusuna violazione dell’art. 3 della Costituzione, continuerà ad assistere i propri clienti in tutti i gradi di giudizio e, se necessario, anche dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, qualora questo parere si concretizzi in una legge o ne venga comunque condivisa l’interpretazione dai giudici di merito.

Proseguiamo perciò tutti uniti, organi di rappresentanza e sindacati, per ottenere ciò che sappiamo essere giusto.