Servizio e Previdenza Pubblica
Con decorrenza dal 1.1.1996 è stata istituita la pensione di inabilità a favore del dipendente pubblico in ipotesi di sopravvenuta “inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa” per infermità non dipendente da causa di servizio (art. 2, comma 12, L. 335/95 e relativo regolamento di attuazione, emanato con decreto del Ministro del Tesoro n. 187 dell’8.5.1997).
Gli attuali trattamenti economici previdenziali sono pertanto i seguenti:
Ha diritto alla pensione di inabilità istituita dall’art. 2, comma 12, L. 335/95 il dipendente pubblico che:
Tale pensione di inabilità può essere chiesta solo dal dipendente e non dai suoi familiari superstiti.
La pensione di inabilità è reversibile ai superstiti in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge.
La domanda può essere presentata dal dipendente durante il servizio o dopo la risoluzione del rapporto.
Se la Commissione Medica incaricata della verifica non accerta il requisito della totale inabilità a qualsiasi attività lavorativa, la domanda di pensione di inabilità viene rigettata.
Sono richiesti requisiti contributivi minimi per il trattamento pensionistico di inabilità al servizio e alle mansioni, diversi da quelli richiesti per la pensione di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa istituita dall’art. 2, comma 12, della L. 335/95.
I dipendenti statali, non totalmente inabili a qualsiasi attività lavorativa ma cessati dal lavoro per inabilità al servizio non dipendente da causa di servizio, hanno diritto al trattamento di pensione se hanno compiuto almeno 14 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio, salve le speciali disposizioni vigenti per il personale appartenente alle Forze Armate e per il personale appartenente a Corpi di Polizia, anche ad ordinamento civile.
I dipendenti iscritti all’INPDAP - ex C.P.D.E.L., C.P.S., C.P.I., C.P.U.G. – non totalmente inabili a qualsiasi attività lavorativa ma cessati dal lavoro per inabilità non dipendente da causa di servizio, hanno diritto al trattamento di pensione se hanno maturato:
Può verificarsi che la Commissione Medica, non riconoscendo la totale inabilità a qualsiasi attività lavorativa, ritenga comunque il soggetto non più idoneo a svolgere le proprie mansioni lavorative ovvero non più idoneo al servizio d’istituto. Nel primo caso, mantenendo l’inquadramento professionale dell’interessato e previa accettazione di questi, può disporre il cambio delle mansioni, anche per periodi rinnovabili. Nel secondo caso, invece, dovrebbe dispensare il dipendente anche senza diritto a pensione se non ha raggiunto i requisiti minimi contributivi per la prestazione previdenziale.
Il nostro studio può assisterti nella valutazione strategica della o delle azioni da promuovere in ogni sede competente, secondo gli obiettivi che intendi raggiungere. In particolare, in merito alla domanda di inabilità e al relativo procedimento, possiamo condurre insieme le seguenti attività preliminari:
La fase preliminare d’approccio è pertanto quella più importante: essa infatti ci consente di esaminare la tua posizione e di pilotare una domanda mirata in sede amministrativa – e all’occorrenza giurisdizionale – così da ottenere il riconoscimento della pensione che ti compete.
Insieme valutiamo la convenienza economica di ogni azione, mettendoti al riparo da iniziative avventate o, peggio, controproducenti.