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Assegno di incollocabilità

1. Sei titolare di Pensione Privilegiata?

Potresti avere diritto anche all’assegno di incollocabilità1 .

2. In che cosa consiste?

L’assegno di incollocabilità è un assegno accessorio della pensione privilegiata che la integra e assimila al trattamento complessivo di un invalido di 1° categoria con assegno di superinvalidità (tabella E, lettera h).

3. Hai i requisiti per richiedere l’assegno di incollocabilità?

Tre sono i requisiti per rivendicare l’assegno di incollocabilità:

  • essere titolare di pensione privilegiata con ascrizione dalla seconda alla ottava categoria;
  • avere un’età anagrafica inferiore ai 65 anni d’età2 ;
  • essere effettivamente incollocabile al lavoro, ossia avere una infermità pericolosa per la salute dei colleghi o l’integrità degli impianti3 .

Contattaci per valutare se hai i requisiti per ottenere l’assegno di incollocabilità.

4. L’assegno di incollocabilità viene riconosciuto d’ufficio?

No. Per ottenere questo beneficio dovrai presentare specifica domanda (prima di aver compiuto 65 anni). 
È consigliabile rivolgersi ad uno specialista medico legale che possa documentare la gravità della tua patologia e assisterti in sede di visita.

Affidati ai nostri professionisti medico-legali per evitare perdite di tempo e benefici. Contattaci.

5. Se percepisco l’assegno di incollocabilità posso prestare attività lavorativa?

No. Se dovessi intraprendere attività lavorativa hai l’obbligo di darne comunicazione, entro sei mesi dall’inizio, all’Ente che eroga la tua pensione di privilegio. In tal caso l’assegno accessorio ti verrà sospeso. 

6. Come presentare la domanda?

La domanda va presentata, con tutta la documentazione utile, all’Ente che eroga la tua pensione di privilegio, il quale provvede ad attivare la procedura istruttoria per accertare che tu abbia i requisiti per avere diritto all’assegno di incollocabilità. Verrai sottoposto a visita presso la competente Commissione medico-legale per la valutazione del tuo stato di salute4 . Se l'esito sarà positivo, avrai diritto all'assegno di incollocabilità, che ti verrà liquidato a decorrere dal mese successivo alla presentazione della domanda, in aggiunta alla pensione privilegiata già percepita.

7. Una volta concesso, l’assegno di incollocabilità è definitivo?

No. L’assegno viene concesso per un periodo non inferiore ai due anni né superiore a quattro. Solo dopo aver ottenuto il rinnovo (o ulteriori periodi di concessione) per un totale complessivo di otto anni (anche non consecutivi) nei quali si è goduto dello specifico beneficio, l’assegno può considerarsi definitivamente acquisito.

8. Cosa fare se la domanda viene respinta o qualora l’assegno non venga rinnovato?

Puoi ricorrere in qualsiasi momento alla Corte dei Conti. In tale Sede sarà fondamentale produrre tutta la documentazione a sostegno della domanda, supportata da convincente relazione medicolegale. Il Giudice potrà chiedere al proprio consulente medicolegale di accertare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge e, in caso di esito positivo, annullerà con sentenza il decreto negativo, costringendo l’Amministrazione ad emetterne uno nuovo, concessivo del diritto. 
L'assistenza di un professionista esperto in tale materia è determinante.

Il nostro Studio può offrirti assistenza completa avvalendosi di medici legali qualificati e pronti ad assisterti in tutta Italia. Contattaci.

  • 1Ai mutilati e invalidi per servizio con diritto a pensione o ad assegno privilegiati per minorazioni dalla seconda all’ottava categoria della Tabella A annessa alla legge n. 313/68 (e successive modificazioni e integrazioni) che risultino effettivamente incollocabili in quanto, per la natura e il grado delle invalidità di servizio, possano riuscire di pregiudizio alla salute od incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti, è attribuito, in aggiunta alla pensione e fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, un assegno di incollocabilità pari alla differenza fra il trattamento corrispondente a quello previsto per gli ascritti alla prima categoria con assegno di superinvalidità di cui alla tabella E lettera “h”, esclusa l’indennità di assistenza e di accompagnamento, e quello complessivo di cui sono titolari (art. 104 del T.U. 1092/73 - successivamente modificato ed integrato dall’art. 12 della legge 26 gennaio 1980 n. 9).
  • 2Tale beneficio va richiesto tramite domanda da presentare prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età. Compiuti i 65 anni, coloro che non hanno proposto istanza in precedenza non possono più rivendicare l’assegno. Chi, invece, lo abbia richiesto o ottenuto prima di tale età, dopo il compimento dei sessantacinque anni, non avrà più diritto all’assegno di incollocabilità, ma al trattamento economico riferito alla propria categoria tabellare (dalla seconda all’ottava) con l’aggiunta di un assegno “compensativo”. La più recente giurisprudenza della Corte dei conti, formatasi dopo l’entrata in vigore della legge 9/1980, è orientata al riconoscimento di tale “assegno compensativo” per lo stesso importo dell’assegno di incollocabilità già percepito (come stabilito dalla normativa sulle pensioni di guerra cui espressamente rimanda l’art. 12 della L. 9/1980) e non nella misura del c.d. minimo INPS.
  • 3Sono tipicamente riconosciute quali patologie che comportano l’incollocabilità, le malattie infettive croniche diffusibili per via aerea (ad es. TBC cavitaria attiva, lebbra, ecc.) e le infermità psichiche che possono alterare il livello di attenzione/concentrazione o che possono manifestarsi in comportamenti di tipo impulsivo-aggressivo eterodiretti o che possano compromettere l’attenzione, la concentrazione e le facoltà cognitive richieste ai fini dello specifico lavoro previsto dalla legge. Un’infermità psichica, ai fini della tutela della sicurezza degli impianti, determina l’incollocabilità quando i relativi disturbi possono essere responsabili di severe alterazioni del livello di attenzione/concentrazione e dei processi cognitivo/decisionali anche se gli stessi derivano da trattamenti psicofarmacologici protratti che implichino un significato condizionamento delle funzioni psichiche fondamentali.
  • 4All’accertamento dell’incollocabilità dovrebbe provvede la Commissione Medica per l’assegno di incollocabilità istituita presso la sede locale dell’ASL. Normalmente, tale giudizio viene integrato poi dal parere del Collegio Medico Legale del Ministero della Difesa o della Commissione Medica di Verifica, cui l’Amministrazione si conforma.