Servizio e Previdenza Pubblica
di una pensione pubblica ordinaria o privilegiata, civile o militare (anche di leva) diretta o di reversibilità, da data anteriore al 1° gennaio 1995 oppure di due pensioni pubbliche dirette o di reversibilità da data precedente il 1° gennaio 1995 e ritieni o soltanto ipotizzi che l’unico trattamento o uno dei due trattamenti pensionistici sia privo totalmente o parzialmente dell’indennità integrativa speciale, contattaci telefonando alla nostra sede di Tolentino (0733/968857) o compila il modulo riportato nella sezione di questo sito: “la tua storia”.
Troverai una risposta ai tuoi dubbi e le prospettive che la nostra esperienza può offrirTi e garantirTi.
L’indennità integrativa speciale è un assegno accessorio di euro 715,84 (per l’anno 2011), che aumenta ogni anno e che viene corrisposto in misura intera e separata su ogni trattamento pensionistico della Pubblica Amministrazione, civile e militare, diretto, indiretto e di reversibilità, ordinario e privilegiato, avente decorrenza anteriore al 1° gennaio 1995.
Per cui, se dall’unica cedola pensionistica o da ogni cedola pensionistica che a gennaio di ogni anno Ti viene inviata dalla competente Amministrazione (Ministero dell’Economia e delle Finanze, INPDAP, IPOST e altre…) con specifica indicazione delle singole voci, non risulta il predetto importo o addirittura è omessa la voce relativa alla i.i.s., potresti vantare diritti economicamente rilevanti a partire dal quinquennio anteriore all’azione da promuoversi.
Contattaci. Sapremo dirti se, nel Tuo caso, gli importi percepiti sono giusti.
Se sei titolare di pensione pubblica, ordinaria o privilegiata, diretta o di reversibilità anteriore al 1° gennaio 1995, l’indennità integrativa speciale Ti è stata sicuramente sospesa sul trattamento pensionistico durante la contestuale prestazione lavorativa alle dipendenze di terzi pubblici e privati (se non lo è stata, aspettati un provvedimento di recupero da parte dell’Amministrazione).
Se sei titolare di due pensioni pubbliche, dirette o di reversibilità, ovvero di una diretta e l’altra di reversibilità, entrambe da data anteriore al 1° gennaio 1995, hai sempre percepito e continui a percepire l’indennità integrativa speciale su una sola pensione.
Dal 1° gennaio 1995 l’indennità integrativa speciale è entrata a far parte della base pensionabile dei trattamenti economici retributivi diretti e di reversibilità e come tale, avendo perso natura e funzione di assegno accessorio, non viene più corrisposta con assegno separato ma conglobata nella pensione stessa. Fanno eccezione al conglobamento, le pensioni privilegiate tabellari dei militari di leva liquidate anche dopo il 1° gennaio 1995, perché risarcitorie e non retributive. Limitatamente ad esse, l’indennità integrativa speciale continua ad essere corrisposta con assegno separato dalla pensione e in misura intera, con i limiti della cumulabilità di cui sopra.
Alcune sentenze della Corte Costituzionale del 1989, 1992 e 1993, hanno dato vita a un notevole contenzioso dinanzi alla Corte dei Conti sulla legittima applicazione del divieto di cumulo dell’indennità integrativa speciale in entrambe le ipotesi normative previste dal legislatore (pensione e contestuale retribuzione e due pensioni pubbliche).
La giurisprudenza di merito è stata al riguardo gravemente oscillante ed incerta.
Dopo ulteriori interventi della Corte Costituzionale del 2000 la giurisprudenza si è attestata nel senso che:
Il nostro Studio è a Tua disposizione per il contenzioso in materia di cumulo dell’indennità integrativa speciale:
Le Sezioni Riunite della Corte dei Conti con sentenze 14/QM/03 e 02/QM/06 hanno affermato che nei confronti del titolare di due pensioni pubbliche anteriori al 01.01.1995 deve ancora essere applicato il divieto di cumulo della indennità integrativa speciale disposto dall’art. 99, secondo comma, del d.P.R. 1092/73, con il correttivo del minimo INPS introdotto dalla sentenza additiva della Corte dei Conti n. 494/93.
La maggioritaria giurisprudenza di merito della Corte dei Conti formatasi dal 2003 al 2006 in disaccordo con le predette decisioni di massima, ha dato vita a gravi contrasti di giudicato in ambito nazionale con conseguente illegittima sperequazione di identiche posizioni pensionistiche.
Basti pensare alla confliggente giurisprudenza delle tre Sezioni Centrali d’Appello rispetto a quella della Sezione Speciale d’Appello della Regione Sicilia che, al contrario della prima, non ha fatto distinzione tra indennità integrativa speciale su pensione e contestuale retribuzione e tra più pensioni, riconoscendo il diritto alla fruizione di detto emolumento su ogni trattamento economico ed in ogni ipotesi.
La Corte Costituzionale, intervenuta ancora una volta nel 2008 sulla legittimità dell’art. 99, secondo comma. del d.P.R. 1092/73 (divieto di cumulo dell’i.i.s. su più penisoni anteriori al 01.01.1995), ha restituito gli atti ai giudici rimettenti invitandoli a riesaminare le sollevate questioni alla luce della sopravvenuta L. 296/06 (Finanziaria 2007) che all’art. 1, comma 776, avrebbe “di fatto” eliminato ogni riferimento alle modalità di corresponsione di tale assegno.
Niente da fare.
Le Sezioni Riunite della Corte dei Conti con sentenza n. 01.QM.09 hanno confermato le precedenti proprie decisioni di massima, sostenendo che la predetta legge finanziaria non avrebbe apportato alcuna innovazione modificativa in materia con riferimento alle pensioni anteriori al 01.01.1995.
Con sentenza n. 197/2010 la Corte Costituzionale, nel dichiarare inammissibili due deferimenti di costituzionalità sollevati dalla Corte dei Conti della Toscana e del Piemonte a seguito della ordinanza costituzionale n. 119/08 e della conseguente decisione di massima delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti 01.QM.09, ha praticamente condiviso il più recente orientamento giurisprudenziale delle tre Sezioni Centrali d’Appello della Corte dei conti secondo il quale al titolare di due pensioni pubbliche anteriori al 01.01.1995 spetta l’indennità integrativa speciale in misura intera su una pensione, mentre sull’altra va garantito il solo minimo INPS.
Con il citato ultimo (sconcertante) intervento, la Consulta ha sostanzialmente affermato che:
A questo punto, considerate le motivazioni dell’ordinanza n. 119/08 e quanto dalla stessa Corte Costituzionale affermato in tutte le precedenti sue pronunce in materia (438/98, 516/00, 517/00, 89/05), resta da chiedersi quali siano stati i motivi che abbiano indotto la Consulta, dopo ben diciassette anni dalla sentenza 494/93, ad emettere una decisione palesemente contraria ai principi fondamentali da essa sempre ribaditi, quando in tutti questi anni avrebbe potuto, con una pronuncia analoga a quella odierna, evitare ingiusti contrasti giurisprudenziali e conseguenti illegittime sperequazioni.
Non è da escludere, come da taluni ipotizzato, che le ragioni di tale ripensamento vadano anche addebitate al particolare momento storico di crisi economica dello Stato e al chiasso mediatico fatto, nelle more della pubblicazione della decisione stessa, e senza alcun valido motivo, da una nota Associazione di categoria con l’evidente censurabile scopo di farsi pubblicità.
Quali sono le attuali aspettative di chi ha proposto ricorso alla Corte dei Conti per beneficiare dell’indennità integrativa speciale su due pensioni ed è ancora in attesa della relativa decisione?
Visto l’ultimo interevento della Corte Costituzionale, la giurisprudenza non sarà più favorevole al riconoscimento del diritto.
Cosa deve aspettarsi chi ha ottenuto in primo grado una sentenza favorevole a seguito della quale gli è stato regolarizzato anche il secondo trattamento pensionistico con indennità integrativa speciale in misura intera?
La sentenza favorevole di primo grado regolarmente appellata dall’Amministrazione, se non lo è già stata verrà annullata in appello con conseguente soppressione dell’assegno ed inevitabile azione di recupero da parte dell’Amministrazione di quanto pagato in esecuzione della sentenza di primo grado.
Stando così le cose, non riteniamo utile proporre appello contro eventuali sentenze delle Sezioni Regionali della Corte dei Conti ancora impugnabili, che abbiano negato e che neghino l’invocato diritto.
Se la sentenza di primo grado non è stata appellata ed ha acquistato autorità di giudicato, oppure se è stata appellata ma l’appello dell’amministrazione è stato o sarà respinto per qualsiasi motivo, il pensionato continuerà a percepire l’indennità integrativa speciale in misura intera anche sul secondo trattamento pensionistico.
Chi a seguito della sfavorevole sentenza d’appello avesse già ricevuto o ricevesse dall’Amministrazione intimazioni, ingiunzioni o provvedimenti amministrativi per la restituzione di quanto riscosso, potrà chiedere la nostra assistenza contattando il nostro Studio di Tolentino ma evitando di prendere subito personali iniziative con l’accettazione del debito ed il conseguente piano di rientro del credito, senza avere prima esaminato la possibilità di ricorrere in sede giudiziale per la irripetibilità delle somme corrisposte in esecuzione della decisione annullata.