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Guida alla pensione privilegiata

Scopri se hai i requisiti e quali sono le tue opportunità.

1. Sei un dipendente pubblico o un ex militare di leva rimasto invalido per causa di servizio?

Potresti avere diritto alla pensione privilegiata, a prescindere dalla tua età e dalla durata del servizio che hai prestato prima del congedo o del collocamento a riposo.
In caso di decesso del dipendente o del militare di leva, la pensione privilegiata spetta ai familiari superstiti (reversibilità)1 .

2. Hai i requisiti per ottenere la pensione privilegiata?

Le pensioni privilegiate si distinguono in:

  • Pensioni privilegiate ordinarie: ossia i trattamenti di privilegio concessi al dipendente pubblico del comparto Sicurezza, Difesa, Vigili del fuoco e Soccorso pubblico2 , che ha riportato infermità o lesioni dipendenti dal servizio reso. Sono sostanzialmente pensioni d’invalidità lavorativa, di norma assoggettate ad imposizione fiscale3 .  
  • Pensioni privilegiate tabellari: sono, principalmente, i trattamenti di privilegio concessi all’ex militare di leva rimasto invalido per lesioni subite o infermità contratte durante e a causa del servizio. Se corrisposte agli ex militari in servizio obbligatorio di leva sono pensioni risarcitorie - al pari delle pensioni di guerra - e come tali esenti da imposizione fiscale.

Se appartieni a una di queste due categorie puoi dunque fare domanda per la relativa pensione privilegiata, purché tu abbia richiesto l’accertamento della causa di servizio delle tue infermità entro 5 anni dal collocamento a riposo o in congedo (10 anni in caso di parkinsonismo) ovvero dalla manifestazione della patologia qualora si tratti di malattie a lento decorso.

ATTENZIONE! Con sentenza 323/08, infatti, la Corte Costituzionale ha dichiarato che qualora “la malattia insorga dopo i cinque anni dalla cessazione dal servizio” il termine quinquennale va calcolato con riferimento alla data di manifestazione o diagnosi laddove si tratti di patologie a lento decorso (quindi silenti per anni, seppure contratte in servizio). In tal caso puoi presentare la domanda anche dopo la scadenza del quinquennio successivo alla cessazione dal servizio.

3. Hai la documentazione medico-legale giusta per la causa di servizio?

Come evidente, dunque, per ottenere la pensione privilegiata deve essere anzitutto certificata la causa di servizio, ossia l’attinenza tra il compito svolto e le infermità o lesioni che hanno causato l’invalidità o il decesso. Se la dipendenza non è ben dimostrata, con ogni probabilità la pensione ti verrà negata. Ecco perché è fondamentale ricostruire con cura i fatti di servizio4 e avere assistenza medico-legale5 adeguata, per dimostrare la correlazione tra l’invalidità e l’attività prestata nonché rivendicare la corretta ascrizione tabellare6 . Una documentazione completa può aiutarti a iniziare la procedura per l’accertamento della dipendenza da causa di servizio nel modo migliore, accelerare i tempi della sua definizione ma, soprattutto, aumentare le possibilità di ottenere il risultato sperato.

Contattaci per accertare la sussistenza dei requisiti per la pensione privilegiata. Puoi richiedercela in tutta Italia  compilando il modulo la Tua Storia.

4. Che cosa fare se ti è stata negata la pensione privilegiata?

In caso di decreto negativo puoi ricorrere alla Corte dei conti in qualsiasi momento, dunque anche a molti anni di distanza dalla notifica dell’atto amministrativo. Il Giudice contabile riesamina i fatti di servizio e le evidenze cliniche, se necessario avvalendosi di nuove perizie e consulenze. E, in caso di sentenza favorevole, annulla l’atto impugnato costringendo l’Amministrazione a emetterne direttamente uno concessivo di pensione.

Contattaci per una valutazione preliminare: ti diremo se ci sono fondati motivi per ricorrere alla Corte dei conti, anche per una migliore classifica pensionistica.

5. A quanto ammonterà la tua pensione privilegiata? Puoi cumularla con altri redditi?

In linea generale, ai sensi dell’art. 67 del DPR 1092/73, se hai riportato un’invalidità di 1° categoria, la tua pensione privilegiata sarà all’incirca pari alla tua ultima retribuzione. Sarà, invece, pari al 90, 80, 70, 60, 50, 40 e 30% della stessa se ascritta rispettivamente alla 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° e 8° categoria. Le pensioni di 7° e 8° categoria saranno poi incrementate dello 0,20% e dello 0,70% della base pensionabile per ogni anno di servizio prestato, qualora tu abbia compiuto almeno 5 anni di servizio effettivo senza aver ancora maturato la pensione minima. In ogni caso l’importo della pensione privilegiata così determinata non può essere superiore all’ammontare della pensione normale (44%) di cui all’art. 54, primo comma, del DPR 1092/73.

Se al momento in cui hai contratto la lesione o l’infermità da cui è dipesa l’invalidità eri allievo d’accademia, la tua pensione sarà determinata in base al grado che rivestivi all’atto d’ammissione all’accademia stessa e al trattamento economico che ti sarebbe spettato nel grado, qualora fossi rimasto nello stato di sottufficiale.
Se invece hai raggiunto un’anzianità di almeno 15 anni di servizio utile (14 anni, 6 mesi ed 1 giorno) la tua pensione potrà essere liquidata, se più favorevole, nella misura prevista per la pensione normale aumentata di un decimo (art. 67, 4° comma del DPR 1092/73).
Per i militari e i graduati di truppa (per lo più militari di leva), la pensione viene liquidata sulla base di apposite tabelle, in rapporto alla gravità della menomazione subita, senza riferimento alla paga percepita.
Al titolare di pensione privilegiata tabellare spetta, altresì, l’indennità integrativa speciale con assegno separato e intero anche in costanza di prestazione lavorativa alle dipendenze di terzi (approfondisci).
Per i militari “di carriera”, per i primi 3 mesi dalla data di cessazione dall’ufficio, vengono corrisposti gli assegni interi previsti per i pari grado in servizio effettivo, non cumulabili con quelli di quiescenza.
La pensione privilegiata è cumulabile con altri trattamenti stipendiali o pensionistici.

ATTENZIONE! Grazie alla sentenza n. 42/2017 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, ottenuta dallo Studio Guerra dopo anni di contenzioso, anche gli appartenenti al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico, divenuti inidonei e transitati al diverso ruolo civile, se sussistono le condizioni7 , hanno diritto al cumulo della pensione privilegiata con lo stipendio (approfondisci). Se dunque sei transitato a ruolo civile e finora non hai mai richiesto la pensione privilegiata o non hai impugnato il provvedimento negativo dell’Amministrazione, da oggi potrai farlo.

Contattaci per valutare se hai i requisiti per ottenere la pensione privilegiata.

6. Che cosa fare in caso di aggravamento dell’infermità?

Qualora la tua infermità si sia aggravata, potrai chiederne la rivalutazione in qualsiasi momento:

  • Per un aumento della pensione percepita, in caso di infermità già riconosciuta invalidante;
  • Per ottenere la pensione, nel caso si sia aggravata un’infermità in precedenza non ascritta ad una delle 8 categorie di Tab. A del dPR 915/78 e successive modifiche o integrazioni.

La domanda d’aggravamento respinta può essere rinnovata non più di due volte per la stessa infermità o lesione. È ammessa tuttavia un’ulteriore istanza, trascorsi dieci anni dalla data in cui è stato emesso il terzo provvedimento negativo.

Contattaci per un ricalcolo della tua invalidità.

7. Come si fa la domanda per la pensione privilegiata?

Dal 01/01/2010 i militari in servizio permanente (ivi compresi gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri e alla Guardia di Finanza) deceduti o collocati direttamente nella posizione della riserva debbono presentare istanza di pensione privilegiata all’INPS (gli altri militari, nonché coloro che sono cessati dal servizio antecedentemente alla data sopra indicata dovranno presentare istanza all’Amministrazione di appartenenza - Ministero della Difesa).
Per il personale della Polizia e quello appartenente ai Vigili del Fuoco, la domanda dovrà essere presentata all’INPS in tutti i casi di cessazione dal servizio successiva al 01/10/2005.
Per le cessazioni antecedenti a tale data dovrà farsi riferimento all’Amministrazione di appartenenza.
Attualmente la domanda all’INPS deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica.
Nella domanda dovrai indicare le infermità ed i fatti per i quali richiedi il trattamento allegandovi tutta la documentazione di servizio, le certificazioni sanitarie ed ogni altro documento utile.

Affidati ai nostri professionisti per evitare perdite di tempo e benefici. Contattaci.

  • 1Il diritto alla pensione privilegiata si estende ai superstiti, secondo il seguente ordine: coniuge, figli minori di anni 18 o, se studenti, anche ai maggiorenni (sino al compimento del 21° anno d'età per gli iscritti alla scuola media superiore ovvero del 26° anno se universitari), orfani inabili, a carico, conviventi e nullatenenti, e in altri casi stabiliti dalla legge ai genitori, ai fratelli, alle sorelle e ai nipoti.
  • 2Il Decreto legge 201 del 2011 (Legge Fornero), convertito nella Legge 214 del 2011, art. 6, ha abrogato, a decorrere dal 06 dicembre 2011, la pensione di privilegio per tutto il personale pubblico, ad eccezione di quello appartenente al comparto Sicurezza, Difesa, Vigili del fuoco e Soccorso pubblico, che continuano ad essere disciplinati dalla preesistente normativa. ATTENZIONE: IL DIPENDENTE PUBBLICO CIVILE HA ANCORA DIRITTO ALLA PENSIONE PRIVILEGIATA SE HA ATTIVATO LA RELATIVA PROCEDURA IN PERIODO PRECEDENTE IL 06 DICEMBRE 2011 OVVERO SE È DIVENUTO INABILE SUCCESSIVAMENTE A TALE DATA PURCHÉ PER INVALIDITÀ RICONOSCIUTA DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO IN PRECEDENZA.
  • 3Le vittime del terrorismo, dovere ed equiparati hanno diritto alle pensioni esenti da imposizione fiscale.
  • 4Gli accadimenti, avvenuti durante il servizio, che hanno prodotto la lesione o l’infermità, si tratti di singolo e circoscritto evento traumatico o prolungata esposizione a condizioni ambientali invalidanti. Per certificarli è necessario produrre la più completa documentazione di servizio: stato di servizio, memoriale dei servizi prestati, ore lavorate all’esterno, dichiarazioni testimoniali, verbali, nonché la relazione dell’amministrazione, prevista dal D.P.R 461/01, da sollecitare e far eventualmente integrare a cura dell’interessato.
  • 5La documentazione medica e medico-legale che certifica il quadro clinico del dipendente: certificazione nosologica rilasciata dall’ospedale che ha visitato il dipendente dopo il fatto traumatico o il manifestarsi della malattia, cartelle cliniche, referti e perizie di parte.
  • 6L’attribuzione dei benefici avviene principalmente in misura proporzionale al grado di invalidità contratta dal dipendente, sulla base delle tabelle A) e B) allegate al D.P.R 30.12.1981, n. 834, la prima relativa a lesioni e infermità che danno diritto a pensione vitalizia o ad assegno temporaneo, la seconda a lesioni o infermità che comportano indennità una tantum.
  • 7Almeno un’invalidità riconosciuta dipendente dal precedente servizio e ascrivibile a una delle otto categorie di Tab. A del dPR 915/78 e smi.