Salta al contenuto principale
Digita una parola chiave, ad esempio, "causa di servizio"

Recente orientamento giurisprudenziale sul tema dell'assegno di incollocabilità

Come e a chi richiedere l'assegno di incollocabilità in aggiunta a pensione privilegiata. Requisiti necessari e consigli utili sulla base della giurisprudenza recente.

In risposta alle tante richieste che ci pervengono, richiamiamo il recente orientamento giurisprudenziale della Corte dei conti in tema di assegno di “incollocabilità”, affinché ogni titolare di pensione privilegiata dalla seconda alla ottava categoria che non lavora, possa valutare la propria condizione patologica anche ai fini della concessione del predetto assegno sul quale il più delle volte si sorvola trascurando la sua rilevanza e le sue condizioni.
L’assegno d’incollocabilità, da richiedersi prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età, spetta: 

  • al pensionato privilegiato riconosciuto effettivamente incollocabile per infermità classificate dalla seconda all’ottava categoria della Tabella A annessa alla legge 187.03.1968 n. 313 (e successive modificazioni e integrazioni), riconosciute di pregiudizio alla salute od incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti;
  • fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, in aggiunta alla pensione privilegiata nella misura pari alla differenza fra il trattamento complessivo corrispondente alla prima categoria più superinvalidità Tab. E lett. G e quello complessivo di cui è titolare l’interessato, escluso l’eventuale assegno di cura;
  • dopo il sessantacinquesimo anno di età, come assegno definitivo personale, in aggiunta alla pensione privilegiata della categoria spettante, nella misura pari ad un importo corrispondente al minimo INPS. 

Ai fini del giudizio d’incollocabilità, oltre alle malattie infettive croniche diffusibili per via area (ad es. TBC cavitaria attiva, lebbra, ecc.) e alle patologie afferenti al sistema neuropsichiatrico che principalmente vengono considerate di pregiudizio all’ambiente lavorativo, il criterio del "pregiudizio alla salute e all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti" è stato esteso, dalla più recente giurisprudenza della Corte dei conti, ad ogni patologia ritenuta idonea a compromettere l’attenzione, la concentrazione e le facoltà cognitive richieste ai fini dello specifico lavoro previsto dalla legge (come alcune patologie cardiache o artropatiche incidenti negativamente sotto il profilo psico-fisico nell’attività relazionale con colleghi e col pubblico e nello svolgimento del lavoro continuativo agli impianti di cui trattasi).
I pensionati privilegiati del Comparto Difesa e Sicurezza che dovessero trovarsi nelle suddette condizioni, potranno presentare direttamente la domanda al proprio Ente d’Appartenenza e all’eventuale esito negativo rivolgersi al nostro Studio per l’assistenza in sede giurisdizionale.