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Dipendenza da causa di servizio: evoluzione giurisprudenziale

Sono trascorsi alcuni anni dalla sentenza n. 4325/2014 con cui la Corte di Cassazione a Sezioni Riunite, in accoglimento di un nostro ricorso, ha confermato la competenza della Corte dei conti anche in ipotesi di sola pronuncia sulla dipendenza da causa di servizio di infermità e lesioni chiesta dal personale ancora in attività quale presupposto della successiva domanda di pensione privilegiata.

 

L’Amministrazione sosteneva che avverso il provvedimento amministrativo negativo di dipendenza, il personale in servizio potesse ricorrere soltanto al Giudice Amministrativo per l’annullamento dell’atto e non alla Corte dei conti per una sentenza di merito.

La Suprema Corte con tale decisione ha confermato la esclusiva competenza giurisdizionale della Corte dei conti in quanto “… non rileva la circostanza che il ricorrente sia ancora in servizio, non potendosi negare al personale in servizio il diritto alla tutela giurisdizionale volta all’accertamento del presupposto necessario - il riconoscimento della causa di servizio, appunto - per poter successivamente far valere in giudizio il diritto a pensione privilegiata.

Come rilevammo all’epoca, tale pronuncia fu e costituisce la dimostrazione di quanto il lavoro congiunto e costruttivo di avvocati e magistratura possa contribuire all’evoluzione del diritto.

In questi anni, alcune sentenze delle Sezioni Territoriali della Corte dei conti, pur dichiarando la propria giurisdizione, hanno preliminarmente ritenuto il ricorso inammissibile in difetto di preventiva domanda amministrativa pensionistica e di conseguente provvedimento.

Le Sezioni d’Appello della Corte dei conti, annullandole tutte, hanno concordemente affermato non soltanto la giurisdizione della Corte dei conti ma anche l’ammissibilità del ricorso sussistendo in fattispecie tutti i necessari presupposti di legge:

  • domanda amministrativa per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio secondo le previsioni del d.P.R. 461/2001
  • provvedimento negativo della dipendenza da causa di servizio che costituisce atto definitivo “anche” ai fini della successiva richiesta di pensione privilegiata (art. 12 del d.P.R. 461/2001)
  • interesse ad agire, attuale ed immanente, ai sensi dell’art. 67 del d.P.R. 1092/73

Tra le tante, si segnalano le seguenti sentenze:

  • Prima Centrale d’Appello 171/2015;  291/2016, n. 342/2017 e n. 343/2016
  • Seconda Centrale d’Appello: n. 724/2016 e n. 926/2017
  • Terza Centrale d’Appello: n. 20/2016 e n. 182/2018  n. 203/2020 n. 153/2020 n. 34/2021
  • Sezione Speciale d’Appello per la Sicilia: n. 120/2016, la cui motivazione è stata confermata dalle successive sentenze: n. 24/2016 (con cui è stata censurata e riformata la decisione n. 408/2015 della Corte dei conti Territoriale Siciliana, spesso, ma erroneamente, richiamata dall’amministrazione resistente), n. 30/2017 e n. 191/2018

Analogo orientamento hanno seguito le Sezioni Territoriali della Corte stessa, tranne alcune eccezioni poi riformate in appello.

 

Tra le decisioni più rilevanti e motivate delle Sezioni Territoriali, si citano:

  • Corte dei conti Sardegna n. 43/2015 (richiamata e fatta propria dalla sentenza d’appello n. 20/2016 della Terza Sezione Centrale)
  • Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia n. 21/2017 (con cui, peraltro, si conferma la netta distinzione del ricorso al Giudice Amministrativo e quello proposto dinanzi alla Corte dei conti anche in termini di giudicato esterno)
  • Corte dei conti Toscana n. 65/2018

Più recentemente:

  • Corte dei conti Campania n. 28/2019 (sentenza parziale con contestuale ordinanza istruttoria)
  • Corte dei conti Marche, sentenze nn. 153/2018, 154/2018 e 57/2019 (confermate in appello dalla Terza Sezione Centrale con sentenze 203/2020, 153/2020, 34/2021)

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Che cosa cambia

Come molti sanno, l’accertamento del Comitato di Verifica delle Cause di Servizio (CVCS) è unico, definitivo e vincolante. In altre parole, se il Comitato non riconosce la dipendenza dell’infermità o lesione dai fatti di servizio, l’interessato si vedrà negare non solo l’equo indennizzo, ma anche la pensione privilegiata (per la cosiddetta unicità d’accertamento) e ogni altro beneficio connesso.

Contro il decreto negativo sulla dipendenza da causa di servizio, il personale delle Forze Armate, Polizia e Soccorso Pubblico in servizio poteva ricorrere soltanto al TAR o proporre Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica (rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica del provvedimento negativo). Questi, tuttavia, non potevano (e ancora non possono) contestare il parere tecnico-scientifico del C.V.C.S. se non per manifesta infondatezza, incoerenza o travisamento dei fatti: essi valutano soltanto la legittimità degli atti. Nell’ipotesi migliore, quindi, annullano i decreti e impongono all’Amministrazione di acquisire nuovi pareri del C.V.C.S., che verosimilmente, come il più delle volte è avvenuto e avviene, possono essere ancora una volta negativi, con gli interessati costretti a valutare l’opportunità di un contenzioso senza fine, ma certamente oneroso.

Dopo l’entrata in vigore del d.P.R. 461/2001 (art. 12) ma sostanzialmente dopo la sentenza 4325/2014 della Corte di Cassazione a Sezioni Riunite, invece, contro il decreto negativo, il personale tuttora in attività potrà ricorrere alla Corte dei Conti per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio quale presupposto della (futura) pensione privilegiata.

Quali sono i vantaggi

La Corte dei Conti, quale Giudice del rapporto, ha facoltà di riesaminare i fatti di servizio, le condizioni ambientali e la causa (eziologia) delle infermità. Può avvalersi, inoltre, d’una nuova consulenza tecnica, acquisire perizie medico-legali prodotte dal ricorrente e, infine, pronunciarsi sulla causa di servizio, annullando e sostituendo definitivamente il decreto negativo con una propria decisione che l’Amministrazione ha l’obbligo di eseguire.

Inoltre il ricorso alla Corte dei conti avverso il decreto negativo di dipendenza da causa di servizio può essere proposto in ogni tempo, non essendo soggetto a termini decadenziali propri del TAR.

Ne consegue che, contro il decreto negativo di dipendenza, al personale in servizio conviene ricorrere alla Corte dei Conti per l’accertamento della dipendenza quale presupposto della (futura) pensione privilegiata.

Anche se la giurisprudenza delle Sezioni d’appello della Corte dei conti non lo ritiene necessario considerata la previsione di legge contenuta nell’art. 12 del d.P.R. 461/2001, tuttavia, per maggiore sicurezza, consigliamo di formulare la domanda di dipendenza da causa di servizio, o integrare quella già inviata, con l’espressa richiesta del provvedimento sulla dipendenza anche quale presupposto del diritto a pensione privilegiata.

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L’avv. Paolo Guerra ripercorre le tappe di un cambiamento epocale nella giurisprudenza della causa di servizio.