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Causa di servizio nel decreto “Cresci Italia”. Istituti abrogati e personale coinvolto

Decimate le garanzie per i dipendenti pubblici civili: si parte con l’abrogazione del riconoscimento della causa di servizio.

Le misure anti-crisi intraprese dal governo Monti, non risparmiano i dipendenti pubblici: il decreto "crescitalia" (D.L. 6.12.2011 n. 201 convertito con modificazioni nella legge 22.12.2011, n. 214 in vigore dal 28.12.2011 contenente “disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento della spesa pubblica”) ha decimato le garanzie del sistema pensionistico pubblico, per i dipendenti civili della Pubblica Amministrazione. All’art. 6 del predetto decreto, ferma restando la garanzia derivante dall’assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sono stati abrogati gli istituti:

  • dell’accertamento della dipendenza da causa di servizio;
  • del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio;
  • dell’equo indennizzo;
  • della pensione privilegiata

che prevedevano forme di tutela per infermità e lesioni comunque contratte dal dipendente pubblico per causa o concausa di servizio. La disposizione non si applica al personale del comparto Difesa, Sicurezza, Vigili del Fuoco e Soccorso Pubblico, espressamente da essa escluso. Ai dipendenti civili, rimane garantita la tutela INAIL, assicurata attraverso la forma della “gestione per conto” di cui all’art. 127 del d.P.R. 1124/1965. Ma non tutto il personale civile è assicurato. Per espressa previsione dell’art. 1, comma 2 del decreto del Ministero del Tesoro del 10.10.1985, l’obbligo di assicurazione presso l’INAIL è limitato ai soli dipendenti statali che svolgono attività protette in quanto rischiose.

 

Non sono garantiti: magistrati, funzionari prefettizi, avvocati, notai e procuratori dello Stato, gran parte del personale docente, medici, veterinari e sanitari del SSN, operatori della Polizia Municipale e tanti altri. La soppressione delle garanzie derivanti dagli istituti abrogati, è in realtà la fine di un percorso che ha visto soprattutto negli ultimi dieci anni, una sempre più blanda considerazione e attenzione verso l'istituto della causa di servizio e i benefici ad essa connessa, all’interno del sempre più mutevole sistema pensionistico pubblico. La tendenza a voler equiparare i dipendenti pubblici e quelli privati (per quanto riguarda i trattamenti pensionistici) ci ha condotto al tanto discusso decreto “crescitalia” dei giorni nostri. Attualmente, sono state abrogate anche le pensioni privilegiate dei dipendenti civili della Pubblica Amministrazione invalidi per servizio dal 6.12.2011 ed implicitamente, le pensioni indirette privilegiate spettanti ai superstiti del dipendente civile deceduto per causa di servizio.

La tutela per i dipendenti civili sarà la rendita Inail (assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali) che purtroppo però, non risulta estesa a tutto il comparto del pubblico impiego: personale amministrativo, docenti, magistrati, funzionari prefettizi, avvocati, notai e procuratori dello Stato, non risultano coperti da tale garanzia assicurativa.

L'impatto del decreto "crescitalia", mette in salvo alcune posizioni pendenti in sede amministrativa e giurisdizionale, reputandone le domande ancora ammissibili. Più specificatamente, la causa di servizio può essere ancora riconosciuta relativamente a:

  • procedimenti in corso all'entrata in vigore della disposizione;
  • procedimenti per i quali alla predetta data non è ancora scaduto il termine di presentazione della domanda;
  • procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data.

La destra del grafico, esplicativa della situazione post “crescitalia”, rappresenta lo scenario più triste sul fronte delle abrogazioni per i dipendenti pubblici. Anche in questo sconforto, è possibile (ma soprattutto necessario) chiarirsi le idee, sulla base della propria situazione e della propria carriera professionale. Seguendo gli sviluppi in un’ottica di studio e risoluzione delle problematiche emergenti, il nostro Studio è in grado di individuare tutte le posizioni che possono ancora rientrare negli istituti della Causa di servizio. Abbiamo già trovato le soluzioni per i dipendenti civili che abbiano o meno l'assicurazione Inail, vere azioni risarcitorie alla tutela dei dipendenti civili e delle relative famiglie.

L’impatto di “crescitalia” sulla vita reale dei dipendenti pubblici

Come anticipato, non tutti i dipendenti pubblici saranno tutelati dall’Inail.
La storia del magistrato deceduto nel gennaio 2012 per infarto da presumibile causa di servizio al quattordicesimo anno di attività, fa da esempio.
La vedova non dovrebbe avere diritto alla pensione privilegiata indiretta con gli assegni speciali previsti dall’art. 93 del T.U. 1092/73 (per sopravvenuta abolizione dell’istituto della dipendenza da causa di servizio e della pensione privilegiata); non dovrebbe avere diritto alla pensione ordinaria di reversibilità non avendo il magistrato raggiunto gli anni minimi per l’accesso al trattamento pensionistico; non dovrebbe avere neanche diritto alla rendita INAIL non essendo il dipendente coperto da garanzia assicurativa al momento del decesso.
I familiari del deceduto, quindi, non dovrebbero avere diritto ad alcun risarcimento da parte dello Stato, neanche all’equo indennizzo precedentemente previsto per gli Statali in sostituzione della rendita INAIL.
Il che rende certamente la norma sospetta d’illegittimità costituzionale.
 
In conclusione, dalla soppressione delle garanzie collegate all’istituto della dipendenza da causa di servizio e dai calcoli pensionistici che ne derivano, sono facilmente comprensibili i danni derivati e che deriveranno al personale civile della Pubblica.

Diritti residui

Dal dicembre 2011 al dipendente civile dispensato per inidoneità spetta la sola pensione ordinaria diretta, se ed in quanto maturata. Ai suoi familiari superstiti, la sola pensione ordinaria di reversibilità, se ed in quanto dovuta. Nei casi in cui ne ricorrano i presupposti, le garanzie assicurative e il diritto alla
rendita INAIL.
La pensione ordinaria in caso di dispensa per inabilità al servizio o inidoneità a proficuo lavoro spetta soltanto se si sono maturati almeno quindici anni di servizio.
Soltanto in ipotesi di inabilità a qualsiasi attività lavorativa sono sufficienti cinque anni di servizio di cui almeno tre nell’ultimo quinquennio.

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