Insieme a tutela dei
Servitori dello Stato
Qualora sia stata riconosciuta o sia in corso di riconoscimento la dipendenza da causa di servizio di una menomazione dell’integrità fisica derivante da infermità o lesioni subite a causa del servizio il personale della Polizia di Stato può presentare all’ufficio di appartenenza domanda per l’attribuzione dell’equo indennizzo entro sei mesi dalla notifica del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
La domanda di equo indennizzo può anche essere presentata contestualmente alla domanda di riconoscimento della dipendenza della infermità da causa di servizio o, nel corso del procedimento di riconoscimento, entro dieci giorni dalla comunicazione che la pratica è stata inviata con relazione al Comitato di verifica per le cause di servizio.
L’art. 56 del d.P.R. 686/1957 prevedeva che entro cinque anni dalla data della comunicazione del decreto di riconoscimento dell’equo indennizzo l’Amministrazione, nel caso di aggravamento della menomazione della integrità fisica per la quale era stato liquidato detto beneficio, poteva provvedere, su richiesta dell’impiegato e per una sola volta, alla revisione dell’indennizzo già concesso. Pur essendo stata esplicitamente abrogata detta disposizione dall'art. 20, d.P.R. 461/2001, il relativo dispositivo è stato tuttavia confermato dall'art. 14 dello stesso d.P.R. 461/2001.
Il personale delle forze di polizia indicate nell’art. 16 della L. 10 aprile 1981, n. 121, che abbia riportato una invalidità, che non comporti l’inidoneità assoluta ai servizi di istituto, derivante da ferite, lesioni o altre infermità riportate in conseguenza di eventi connessi all’espletamento dei compiti d’istituto, è utilizzato, d’ufficio o a domanda, in servizi d’istituto compatibili con la ridotta capacità lavorativa e in compiti di livello possibilmente equivalenti a quelli previsti per la qualifica ricoperta (cd. “riforma parziale”).
Oltre a ciò l’interessato che abbia ottenuto il riconoscimento dell’invalidità ha diritto alla corresponsione, su domanda da presentare entro sei mesi dal riconoscimento stesso, di una indennità speciale «una tantum», proporzionata al grado di invalidità accertato, non cumulabile con altre specifiche provvidenze corrisposte o da corrispondersi allo stesso titolo, il cui importo è pari a quello dell’equo indennizzo previsto dalle vigenti disposizioni maggiorato del venti per cento, da attribuirsi mediante procedimento analogo a quelli indicati in precedenza.
L’appartenente alla Polizia di Stato, collocato in quiescenza per qualsiasi causa, che ha contratto infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio, anche se non lo rendano inidoneo al servizio, ha diritto al trattamento pensionistico di privilegio, che viene attribuito per un periodo di tempo non inferiore a due anni e non superiore ai quattro, denominato assegno privilegiato, che è rinnovabile qualora dai successivi accertamenti sanitari risulti che l’infermità per cui è stato attribuito non sia suscettibile di miglioramento; in tal caso viene attribuito il trattamento vitalizio denominato pensione privilegiata ordinaria, che può comunque essere attribuito già a partire dall’accoglimento della prima istanza quando la non suscettibilità di miglioramento risulti fin dal primo accertamento.
Se il collocamento in quiescenza è stato determinato proprio dall’infermità (cd. riforma) il beneficio viene assegnato d’ufficio; in tutti gli altri casi è necessario che l’interessato presenti domanda; il procedimento è comunque analogo a quello sopra descritto. La domanda deve essere presentata entro due anni dalla data del collocamento a riposo per avere diritto al beneficio fin dal giorno del collocamento a riposo stesso.
In tutti i casi in cui il dipendente della Polizia di Stato muore in attività di servizio o collocato in quiescenza per infermità riconosciuta dipendente da fatti di servizio o interdipendente con menomazioni già ritenute tali, spetta il trattamento pensionistico privilegiato di riversibilità ai suoi eredi o “aventi causa” in questo ordine: coniuge, figli minori di anni 18 o studenti (sino al compimento del 21° anno d’età per gli iscritti alla scuola media superiore e del 26° anno per gli studenti universitari), orfani inabili indipendentemente dall’età che risultino a carico del lavoratore, genitori di età superiore ai 65 anni di età, che non siano titolari di pensione e risultino a carico del dipendente deceduto, fratelli celibi e sorelle nubili inabili non titolari di pensione e risultanti a carico del dipendente deceduto.
Nell’ipotesi di dipendente deceduto in attività di servizio e per causa di esso al coniuge e agli orfani minori è attribuito per la durata di un triennio dalla data del decesso un trattamento speciale di importo pari a quello della pensione di prima categoria e successivamente la pensione privilegiata di riversibilità. Agli aventi causa del dipendente deceduto in pensione, per infermità dipendente da fatti di servizio spetta invece il trattamento privilegiato di riversibilità nella misura relativa al trattamento privilegiato di prima categoria che sarebbe spettato al dante causa. Il beneficio, in applicazione dell’art. 184 del d.P.R. 1092/1973, viene dunque erogato d’ufficio nei casi in cui la morte del dipendente sia avvenuta per causa violenta in attività di servizio e nell’adempimento degli obblighi a questo connessi ed a domanda da presentarsi entro cinque anni dalla data del decesso o della cessazione dal servizio in tutti gli altri casi, fermo restando che anche in questo caso il beneficio decorrerà immediatamente nel caso in cui la domanda venga presentata entro due anni dal decesso o a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.